Esenzione accisa sui carburanti per imbarcazioni private da diporto oggetto di contratto di noleggio

27/09/2021

Esenzione accisa sui carburanti per imbarcazioni private da diporto oggetto di contratto di noleggio

Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova-- www.lovislex.it - info@lovislex.it

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 16 settembre 2021 (causa C-341/2020), ha statuito come, “concedendo il beneficio dell’esenzione dall’accisa ai carburanti utilizzati da imbarcazioni private da diporto esclusivamente nel caso in cui tali imbarcazioni costituiscano l’oggetto di un contratto di noleggio indipendentemente dal modo in cui esse vengono effettivamente utilizzate, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza” della disciplina “comunitaria sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità”.

Nel merito, si consideri, infatti, che l’art. 14, par. 1, della Direttiva 2003/96 consente agli Stati membri di esentare dal pagamento dell’accisa “i prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburanti per la navigazione nelle acque [dell’Unione] (compresa la pesca), diversa dalla navigazione delle imbarcazioni private da diporto”.

Tale disposizione è stata recepita nell’ambito dell’ordinamento nazionale e specificamente al punto 3 della Tabella A allegata al T.U.A. (d.lgs. 504/1995).

Ai fini dell’applicazione dell’esenzione prevista dal punto 3 della Tabella A, il Ministero dell’Economia ha emanato il decreto del 15 dicembre 2015, n. 225, il quale prevede, all’art. 1, che “sono esclusi dall’esenzione (dell’accisa, n.d.r.) ... i prodotti energetici utilizzati dalle imbarcazioni private da diporto, fatti salvi i rifornimenti alle unità adibite ad esclusivo scopo commerciale mediante contratto di noleggio ...”.

Quanto al contratto di noleggio delle unità da diporto, l’art. 47 del Codice della nautica da diporto prevede che tale “è il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra l’unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio”.

Dunque, dal combinato disposto delle disposizioni sopracitate, la disciplina nazionale consentirebbe la fornitura di carburante in regime di esenzione dall’accisa allorquando venga effettuata a favore di imbarcazioni da diporto private oggetto di un contratto di noleggio.

Tuttavia, quanto sopra ha indotto la Commissione europea ad adire la Corte di giustizia UE, sostenendo che, “concedendo il beneficio dell’esenzione dall’accisa ai carburanti utilizzati nei natanti da diporto privati in contratto di noleggio senza il rifiuto esplicito di tale beneficio in caso di uso privato del natante da parte dell’utilizzatore finale,” la disciplina italiana si pone in contrasto con la Direttiva 2003/96.

Ciò posto, la Corte di giustizia UE, nell’analizzare la fattispecie, ha – anzitutto – chiarito come “ai fini di tale esenzione, non sarebbe dunque sufficiente che il noleggio configuri un’attività commerciale per il noleggiante. Per contro, sarebbe determinante l’uso che il noleggiatore fa dell’imbarcazione, il quale dovrebbe, per far sorgere un diritto all’esenzione, servire «direttamente ai fini della prestazione di servizi a titolo oneroso»”. 

Tuttavia, secondo i giudici unionali, la “normativa italiana concederebbe o rifiuterebbe il beneficio dell’esenzione dall’accisa indipendentemente dall’utilizzazione effettiva che viene fatta dell’imbarcazione, in quanto tale beneficio verrebbe accordato nel caso di noleggio ... senza considerare l’utilizzazione dell’imbarcazione da parte del noleggiatore”.

Secondo la Corte di giustizia UE, infatti, “la concessione o il rifiuto dell’esenzione prevista dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96 dipendono dal modo in cui tale imbarcazione viene utilizzata da quest’ultimo soggetto (locatario o noleggiatore), ossia a seconda che tale imbarcazione venga utilizzata per scopi commerciali o per scopi non commerciali”. 

Dunque, “non si può ritenere che il noleggio di un’imbarcazione con il carburante ... in quanto attività commerciale del noleggiante ... dia luogo all’esenzione fiscale prevista da tale disposizione indipendentemente dal modo in cui tale imbarcazione viene utilizzata ... dal noleggiatore”.

Ed infatti, “risulta dalla normativa italiana ... come applicato dall’amministrazione italiana, che, nel caso di un noleggio, il beneficio
dell’esenzione dall’accisa viene concesso in quanto il noleggio costituisce, secondo il diritto italiano, un’attività commerciale per il noleggiante. L’esenzione viene dunque concessa indipendentemente dal fatto che l’utilizzatore finale (il noleggiatore) possa utilizzare l’imbarcazione per scopi non commerciali, segnatamente a scopo di diporto”.

Pertanto, secondo i Giudici unionali, tale disciplina si pone in contrasto con l’art. 14 della Direttiva 2003/96, nella parte in cui prevede la concessione dell’esenzione dal pagamento dell’accisa indipendentemente dal modo in cui l’imbarcazione privata viene effettivamente utilizzata: l’esenzione dal pagamento dell’accisa, dunque, è subordinata al fatto che i prodotti energetici siano utilizzati come carburante per operazioni di navigazione nelle acque dell’Unione per soli scopi effettivamente commerciali e non anche diportistici.

Tuttavia, sotto un diverso punto di vista, i Giudici della Corte di giustizia UE chiariscono che quanto sopra deve essere distinto dai “rapporti contrattuali di altro tipo, i quali, pur essendo formalmente qualificati come contratti di noleggio, comprendono la prestazione di un insieme di servizi diversi dai servizi di navigazione, paragonabili a quelli che vengono proposti ai passeggeri di una nave da crociera, e di cui il contraente beneficia in quanto persona trasportata senza avere il controllo sull’utilizzazione dell’imbarcazione”.

In tale ultimo caso, infatti, “l’imbarcazione, poiché serve direttamente ed esclusivamente alla prestazione di detti servizi ... a dei contraenti che in realtà sono soltanto passeggeri privi di qualunque controllo sull’utilizzazione dell’imbarcazione stessa, potrebbe essere considerata, ai fini della concessione del beneficio dell’esenzione dall’accisa” di cui all’art. 14, par. 1, lett. c) della Direttiva 2003/96.

A conclusione di quanto sopra, la Corte di giustizia UE ha, pertanto, condannato l’Italia per aver adottato una legislazione in contrasto con la Direttiva di cui trattasi. Conseguentemente, il nostro Paese dovrà modificare tale disciplina in senso conforme alla normativa unionale, nonché alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia UE qui in commento.


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