La nuova “AIS switch off clause” BIMCO per i contratti di noleggio

26/10/2021

La nuova “AIS switch off clause” BIMCO per i contratti di noleggio

Rubrica a cura dello Studio Legale Siccardi Bregante & C. - www.siccardibregante.it - studio@siccardibregante.it

La Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74, Chapter V, Regulation 19.2.4) ha imposto l’installazione del sistema automatico di identificazione delle navi (AIS – Automatic Identification System) a bordo delle navi passeggeri e delle navi commerciali con stazza lorda superiore a 300 tonnellate. L’AIS è stato originariamente concepito per garantire la sicurezza della navigazione e trasmettere informazioni circa la nave, inclusi dati identificativi e posizione, con il fine precipuo di evitare collisioni o altri sinistri in mare. 
In base alle linee guida della SOLAS elaborate dall’IMO [oggetto di revisione più recente in data 14 dicembre 2015, Resolution A.1106(29)], l’AIS di una nave può essere disattivato solo eccezionalmente “if the master believes that the continual operation of AIS might compromise the safety or security of his/her ship…”. 
Nella prassi più recente, nel maggio 2020 il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (OFAC), nel pubblicare il “Sanctions Advisory for the Martitime Industry, Energy and Metals, And Releted Community”, ha identificato la manipolazione dell’AIS come la pratica utilizzata dagli operatori del settore per nascondere attività illecite dirette, tra l’altro, a eludere le sanzioni economiche volte a tutelare la sicurezza nazionale di determinati Paesi. Tale analisi ha enfatizzato l’opportunità del monitoraggio dell’AIS come strumento di due diligence per la verifica dell’affidabilità degli armatori e raccomandando l’incorporazione nei contratti di noleggio di clausole di regolamentazione della disattivazione dell’AIS. 
Per garantire l’attuazione delle finalità sopra descritte ed evitare la proliferazione di clausole ad hoc, spesso incoerenti con la disciplina convenzionale di riferimento, Baltic International Maritime Council (BIMCO) ha recentemente redatto la nuova “AIS switch off clause” per i contratti di noleggio a tempo e a viaggio, la quale fa sorgere in capo all’armatore l’impegno a “warrant that for the six (6) months prior to the arrival of the Vessel at the first or sole loading port under this Charter Party and throughout its duration they have not knowingly operated and will not knowingly operate the Vessel’s AIS other than in accordance with the Guidelines. This includes, but is not limited to, not manipulating, knowingly switching off or otherwise disabling the Vessel’s AIS other than in accordance with the Guidelines” [paragrafo (b)]. 
La garanzia di compliance della condotta dell’armatore agli obblighi relativi all’AIS è riferita alle Guidelines della SOLAS: si tratterà di stabilire se l’AIS sia stato consapevolmente spento dall’armatore in violazione della SOLAS o, invece, sia stato disattivato per motivi di sicurezza, ad esempio per proteggere la nave da un potenziale attacco di pirateria. La scelta di estendere tale obbligazione ai sei mesi antecedenti al contratto di noleggio discende dalla necessità di offrire al noleggiatore, in caso di illegittime manipolazioni dell’AIS, il diritto di risolvere il contratto di noleggio, onde evitare che eventuali sanzioni applicate all’armatore per la violazione delle Guidelines SOLAS sull’AIS colpiscano indirettamente il noleggiatore stesso. 
La clausola prosegue al paragrafo (c) offrendo al noleggiatore il diritto di chiedere all’armatore informazioni ogni volta in cui ritenga ragionevolmente che quest’ultimo abbia commesso una violazione della predetta clausola (b). L’armatore dovrà rispondere al noleggiatore entro 72 ore dalla richiesta. 
Qualora l’armatore dimostri che l’AIS è stato disattivato in conformità alle linee guida SOLAS, nulla quaestio.
Nel caso in cui, invece, venga accertata l’ingiustificata disattivazione dell’AIS della nave, sorge in capo al noleggiatore il diritto di risolvere il contratto di noleggio per inadempimento degli obblighi assunti dall’armatore in forza della “AIS switch off clause”, ciò in base al paragrafo (d) della clausola.
Del pari, attraverso il successivo paragrafo (e), il noleggiatore si obbliga, per tutta la durata del contratto di noleggio, a non richiedere all’armatore di utilizzare l’AIS della nave in contrasto con le Guidelines della SOLAS e a non impartire ordini per il trasbordo del carico su una nave il cui AIS non sia stato impiegato, nei sei mesi precedenti a tali ordini, in conformità con la SOLAS.
Qualora il noleggiatore richiedesse di utilizzare l’AIS della nave in contrasto con le Guidelines della SOLAS, l’armatore potrà decidere se rigettare la richiesta e attendere nuovi ordini o risolvere il contratto e chiedere il risarcimento dei danni. Nel caso in cui il noleggiatore impartisse ordini per trasferire il carico da o su una nave il cui AIS non sia stato impiegato in conformità con la SOLAS nei sei mesi precedenti a tali ordini, l’armatore potrà rifiutarsi di eseguire l’operazione e attendere nuovi ordini del noleggiatore. E’ bene sottolineare che la “AIS switch off clause” non affronta il tema della remunerazione del tempo perso dall’armatore in attesa di (nuovi) ordini dal noleggiatore conformi alla clausola in esame, il che potrebbe, ad esempio, essere compensato al tasso di controstallia convenuto tra le parti.
Ciò detto, seppure nella pratica si concreteranno inevitabilmente situazioni in cui sarà necessario verificare se, di fatto, la scelta operativa di spegnimento dell’AIS sia stata assunta in conformità alle Guidelines della SOLAS, è possibile ritenere che un’estesa applicazione della “AIS switch off clause” avrà l’effetto di responsabilizzazione, a livello privatistico, gli operatori del settore al più ampio rispetto alla normativa internazionale rilevante, con l’effetto di limitare situazioni di abuso e rendere più difficile il noleggio delle navi coinvolte nella manipolazione dell’AIS. 



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