L’Energy Efficiency Existing Ship Index e la nuova “EEXI Transition Clause” elaborata da BIMCO

29/12/2021

L’Energy Efficiency Existing Ship Index e la nuova “EEXI Transition Clause” elaborata da BIMCO

Rubrica a cura dello Studio Legale Siccardi Bregante & C. - www.siccardibregante.it - studio@siccardibregante.it

Tra le misure assunte a livello internazionale al fine di garantire la riduzione delle emissioni di gas nocivi per l’ambiente, nel giugno 2021 l’IMO ha adottato la risoluzione MEPC.328(76), che entrerà in vigore il 1° novembre 2022, recante emendamenti all’Allegato VI della Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento causato da Navi (MARPOL) e avente ad oggetto, tra l’altro, la verifica delle caratteristiche tecniche delle navi già esistenti, che dovranno soddisfare il rispetto di un indice di “efficienza energetica” con l’obbiettivo di allinearlo al relativo parametro prescritto per le navi di nuova costruzione. 
E’ stato infatti introdotto il c.d. ”Energy Efficiency Existing Ship Index” (EEXI), ovvero un indice che, a partire dal 1.1.2023, sarà applicabile - salvo in alcuni casi contemplati dalla normativa (Allegato VI MARPOL, regola 19) - alle navi esistenti di stazza lorda superiore alle 400 tonnellate, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ciascuna nave. 
Per ogni nave esistente sarà necessario verificare che l’EEXI raggiunto (c.d. “attained EEXI”), calcolato in applicazione di formule matematiche indicate dall’IMO nella risoluzione MEPC.333(76), sia inferiore o uguale all’indice di riferimento (c.d. “required EEXI”), determinato in applicazione dei calcoli rappresentati nell’Allegato VI MARPOL, come emendato nel giugno 2021, sub regola 25. Qualora la nave superi il required EEXI dovranno essere apportate modifiche dirette a conformarne l’efficienza energetica della stessa al parametro di riferimento: l’EEXI raggiunto da ciascuna nave, eventualmente a seguito di interventi tecnici, dovrà essere certificato dall’amministrazione di bandiera nell’Energy Efficiency Certificate in occasione della prima visita / ispezione della nave successiva all’1.1.2023.
Medio tempore, Baltic International Maritime Council (BIMCO) ha ultimato la redazione della nuova clausola “EEXI Transition Clause” applicabile ai time charter-parties, anche in corso di esecuzione, ogni volta in cui le parti ritengano che vi sia una concreta possibilità che la nave debba essere assoggettata a modifiche EEXI.
La clausola proposta dà atto, sub paragrafo (a), che l’armatore e il noleggiatore riconoscono e accettano che la nave è tenuta a conformarsi ai requisiti EEXI previsti dalla normativa internazionale entro la c.d. “Effective Date”, ovvero entro la prima visita / ispezione a cui la nave dovrà sottoporsi a partire dal 1.1.2023. Attraverso l’inserimento di tale clausola, di fatto, entrambe le parti del contratto di noleggio si impegnano a cooperare per contribuire al raggiungimento della conformità EEXI della nave, pur restando soltanto in capo all’armatore l’obbligo di completare le modifiche EEXI entro l’Effective Date. 
Il nucleo della clausola è contenuto nel paragrafo (c) ove si definiscono gli obblighi delle parti del contratto di noleggio nell’attuazione delle modifiche EEXI. Per scelta redazionale, l’operatività di tale paragrafo, è circoscritta alle sole modifiche EEXI dirette a limitare la potenza del motore (Engine Power Limitation, EPL) o la potenza dell’asse (Shaft Power Limitation, SHAPOLI), con la precisazione che qualsiasi ulteriore modifica diversa da, o in aggiunta a, la EPL e la SHAPOLI che l’armatore intendesse apportare alla propria nave, sarà soggetta ad approvazione del noleggiatore. 
Invero alcuni armatori potrebbero scegliere soluzioni di efficienza energetica alternative o aggiuntive rispetto a quelle proposte per ottenere la conformità della nave alla normativa di riferimento. Tuttavia, non essendo possibile determinare a priori le relative implicazioni in termini di costo, di tempo e/o commerciali, i redattori hanno lasciato all’autonomia delle parti il compito di regolamentare puntualmente e separatamente tali diverse ipotesi. 
Per quanto invece riguarda le modifiche “regolamentate” (EPL e SHAPOLI), il paragrafo (c) (i) della clausola prevede che l’armatore pianifichi le revisioni EEXI con congruo anticipo rispetto all’Effective Date, ne stimi l’impatto sulla velocità massima e sui consumi della nave e ne dia puntuale notizia al noleggiatore, onde consentire a quest’ultimo di comprenderne gli eventuali effetti rispetto alle future operazioni commerciali della nave.
Al fine di garantire la minima interferenza possibile tra le modifiche EEXI e l’esercizio della nave, il paragrafo (c) (ii) prevede che l’armatore si adoperi per effettuare tali interventi senza creare interruzioni operative a carico del noleggiatore. Tuttavia, qualora ciò non sia possibile, “the Owners shall have the right to take the Vessel out of service to effect such modifications”.
Per programmare adeguatamente le modifiche EEXI, è fondamentale che il noleggiatore fornisca aggiornamenti sui movimenti della nave e che l’armatore dia al noleggiatore un preavviso scritto, fissato dalla clausola in commento in non meno di tre settimane, avente ad oggetto la durata e il luogo previsti per l’esecuzione degli interventi di modifica. 
Tutti i costi associati alle modifiche EEXI, compresi quelli relativi agli eventuali ritardi maturati dalla nave e al bunker consumato a causa dell’installazione e delle prove degli strumenti impiegati per operare dette modifiche, saranno a carico dell’armatore.
In forza del paragrafo (c) (v), una volta completate le modifiche EEXI, l’armatore si impegna a comunicare al noleggiatore i nuovi dati di velocità massima e consumi della nave, che potrebbero variare rispetto a quelli stimati prima degli interventi di modifica, oltre che ogni modifica consequenziale nella descrizione della nave. Ottenuta la certificazione EEXI in accordo con la normativa internazionale, l’armatore è tenuto a informare per iscritto il noleggiatore della data, corrispondente a quella della certificazione, a partire dalla quale i nuovi dati sulla velocità massima e sui corrispondenti consumi, se inferiori ai valori massimi garantiti nel time charter, sostituiranno le cifre massime garantite esistenti con la precisazione che “any reduction in the Vessel’s maximum speed and corresponding consumption shall be within the Vessel’s performance curve derived from the Charter Party’s existing warranted figures. All other warranted speed and consumption figures shall remain unchanged”. 
Affinché le modifiche EEXI siano effettive, si fa espresso divieto al noleggiatore di ordinare alla nave di proseguire il viaggio ad una velocità superiore alla velocità massima certificata in esito alla procedura sopra descritta. Sul punto vale la pena di osservare che qualsiasi esclusione dell’uso dei sistemi di limitazione della potenza della nave, installati allo scopo di realizzare gli obbiettivi di tutela ambientale prefissati dalla normativa internazionale, è consentita solo in circostanze particolari, ad esempio, in caso di condizioni meteorologiche avverse, di partecipazione a operazioni di ricerca, di difesa dai pirati e di manutenzione dei motori (Allegato VI MARPOL, regola 3.1).
Lo scenario normativo e la proposta negoziale sopra rappresentati potrebbero essere oggetto di successivi ripensamenti nel prossimo futuro. Come confermato dall’emendato Allegato VI MARPOL, sub regola 25.3, l’efficacia dell’attuazione dei parametri EEXI sarà oggetto di revisione da parte dell’IMO entro il primo gennaio 2026 e, se necessario, saranno sviluppati e adottati ulteriori emendamenti. 


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