Le Autorità di Sistema Portuale subentrano nei rapporti giuridici instaurati dalle Autorità portuali
25/07/2022
Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova-Milano - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it
Con
sentenza 23 giugno 2022, n. 1680, il Tribunale Amministrativo Regionale di
Catania ha accolto il ricorso proposto da una società che gestisce una
piattaforma logistica nell’area retro portuale di Milazzo (nel seguito anche
solo “la ricorrente”) contro l'Autorità Portuale di Messina, ed avente ad
oggetto il decreto adottato dal nuovo Presidente, insidiatosi nell'ambito della
costituzione della nuova Autorità di Sistema Portuale dello Stretto (nel
seguito anche solo “AdSP”), che ha
disposto in via definitiva, “l’autotutela demolitoria” del Decreto
commissariale n. 25 del 28.02.2019, con il quale in precedenza era stato
approvato il Protocollo d’intesa finalizzato al potenziamento delle aree e
delle infrastrutture dell'istituenda zona economica speciale, siglato tra la
ricorrente e la soppressa Autorità Portuale di Messina.
La
Società ricorrente, in particolare, ha censurato la condotta dell’Autorità di
Sistema portuale che, erroneamente, ha ritenuto inefficace nei propri confronti
il Decreto e, dunque, il Protocollo d’Intesa.
Tale
ricostruzione è stata avallata dal TAR il quale, affermando innanzitutto che
l’accordo recepito da tale decreto fosse da ricondurre agli accordi di cui
all’art. 11 L. 241/1990, ha altresì statuito che il subentro delle Autorità di
Sistema Portuale nei rapporti sostanziali e processuali facenti capo alle
soppresse Autorità Portuali, trova il proprio fondamento nell’art. 22, comma 5,
del D. Lgs. n. 169/2016, alla cui stregua "le AdSP subentrano alle Autorità portuali cessate nella proprietà e nel
possesso dei beni ed in tutti i rapporti giuridici in corso, ivi compresi
quelli lavorativi".
In
definitiva, il TAR, ha affermato che l’AdSP deve senz’altro considerarsi
subentrata a pieno titolo nei rapporti posti in essere dalla soppressa Autorità
portuale, e pertanto altresì al rapporto giuridico instauratosi a seguito della
stipulazione del Protocollo di intesa tra la ricorrente e la ormai soppressa
Autorità portuale di Messina.
Tale
pronuncia, è destinata a fare chiarezza in materia di regolamentazione dei
rapporti giuridici tra le Autorità portuali (ora AdSP) e i privati, che, sulla
base del suo articolo 22, comma 5, continueranno a produrre effetti giuridici,
salvaguardando il legittimo affidamento dei privati, ciò a meno che la sentenza
del TAR Catania venga riformata in sede di appello o intervengano altre
sentenze di segno opposto.