Regime IVA canoni leasing imbarcazioni da diporto ancora da consegnare
28/09/2022
Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it
L’Agenzia delle Entrate, con la
Risposta ad interpello n. 394 del 2022, ha chiarito il corretto regime IVA applicabile
alle rate di un contratto di leasing che devono essere corrisposte
anticipatamente rispetto alla consegna ed utilizzo di un’imbarcazione da
diporto[1].
In particolare, una Società voleva
acquistare un’imbarcazione da diporto che era in costruzione presso un cantiere
navale italiano. A tal fine, aveva sottoscritto un contratto di leasing nautico per esclusivo uso privato; quindi, al di fuori del perimetro di
qualsivoglia attività di natura commerciale.
Tuttavia, nel caso oggetto di
disamina, l'ultimazione dei lavori di costruzione e consegna dell’imbarcazione era
prevista per il mese di aprile 2023 ma già alla sottoscrizione del contratto (nel
2022) la Società avrebbe dovuto corrispondere un maxi canone iniziale (“canone
di pre-locazione” o “anticipo”) pari al 40 per cento dell’importo finanziato.
In ogni caso, l’imbarcazione da
diporto non sarebbe utilizzata prima del mese di aprile del 2023.
Ciò posto, l’Istante interrogava
l’Amministrazione finanziaria al fine di comprendere quale sarebbe il corretto
regime IVA applicabile a tale pagamento anticipato.
In merito, l’Agenzia delle Entrate ha
chiarito – anzitutto – che ai canoni di leasing corrisposti in
una fase antecedente alla materiale consegna ed utilizzo della imbarcazione è
applicabile lo stesso trattamento IVA riservato ai canoni pagati
successivamente alla sua consegna.
A tal fine,
l’Ufficio evidenzia che, a gennaio 2023, la Società dovrà presentare la dichiarazione
IVA “a consuntivo”, che dovrebbe riportare l’effettiva percentuale di utilizzo
dell’imbarcazione nelle acque unionali ed extra unionali, quale parametro necessario
ai fini della determinazione del trattamento IVA applicabile alle prestazioni
di leasing nautico[2].
In
tale data, però, l’Istante non sarà senz’altro in grado di definire la
percentuale di effettivo utilizzo dell’imbarcazione in acque unionali o extra unionali
(e quindi il corretto regime IVA), in quanto quest’ultima sarà ancora in
costruzione.
Alla
luce di tale fattispecie, l’Agenzia delle Entrate ha disposto che la verifica “a
consuntivo” dovrà essere “rinviata al termine dell'anno successivo a
quello di effettivo utilizzo del predetto mezzo, inteso come anno di messa in
servizio per la navigazione”.
L’Ufficio,
quindi, ha riconosciuto che la Società istante potrà “presentare la <dichiarazione
consuntiva> entro il mese di gennaio 2024, atteso che, essendo
l'imbarcazione di fatto utilizzabile solo a partire dalla primavera del 2023,
tale termine costituisce di fatto la prima data utile che consente all'Istante
di definire <a consuntivo> l'effettiva percentuale di navigazione nelle
acque della UE”.
Spirato
tale termine, quindi, potrà essere determinata la percentuale effettiva di
prestazioni di leasing nautico svoltesi nelle acque unionali e extra
unionali. Conseguentemente, potrà essere calcolata la percentuale effettiva dei
canoni di leasing nautico, già pagati – come l’anticipo de quo –
e da pagare, che saranno soggetti ad IVA.
[1] Sul tema, si rinvia a
quanto già ampiamente analizzato nelle precedenti comunicazioni dello Studio,
consultabili e richiamate al seguente link: https://www.assagenti.it/it/news/23555/Raccomandatari_marittimi_s%C3%AC_alla_dichiarazione_ai_fini_di_non_imponibilit%C3%A0_IVA_per_servizi_nautici
[2] Si rinvia, ancora, alla
nota sopra n. 1.