Adeguamento italiano alla normativa comunitaria: anche le AdSP saranno soggette all’IRES
13/10/2022
Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it
Con la recentissima
Legge di conversione 5 agosto 2022, n. 108, del Decreto-legge 16 giugno 2022,
n. 68, recante «Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle
infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia
di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili», lo Stato italiano ha adeguato la disciplina
interna sulla tassazione delle Autorità di Sistema Portuale (nel prosieguo anche
solo "AdSP") alla normativa comunitaria.
Il predetto adeguamento
si è reso necessario in ragione di quanto disposto dalla Decisione (UE)
2021/1757 della Commissione Europea del 4 dicembre 2020 relativa al regime di
aiuti SA. 38399, la quale, in tema di tassazione dei porti italiani, ha
stabilito che le AdSP dovessero essere assoggettate all'IRES (nota come “Imposta
sul reddito delle società”) nella misura in cui svolgano attività economiche.
Infatti, ai sensi
dell’art. 1 della suddetta Decisione (UE) 2021/1757, l'esenzione goduta dalle
AdSP, in virtù dell'art. 74 del T.U. 22
dicembre 1986, n. 917, “Testo unico delle
imposte sui redditi” (c.d. T.U.I.R.), costituiva un regime di aiuti di
Stato incompatibile con l’art. 107 TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea), a mente del quale sono da ritenersi «incompatibili con il mercato
interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti
concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma
che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di
falsare la concorrenza».
In particolare, secondo
la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea è
"impresa" qualsiasi entità che svolga una "attività
economica" consistente nell'offerta di beni o servizi su un determinato
mercato, indipendentemente dallo status giuridico, dalle finalità
perseguite, dalla proprietà pubblica o privata e dalle modalità di
finanziamento.
L’ordinamento giuridico
italiano, definendo, invece, ai sensi dell’art. 6, comma 5, della Legge 28
gennaio 1994, n. 84, l’Autorità di sistema portuale, come «un ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento
speciale, […] dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare,
di bilancio e finanziaria», la riteneva entità ascrivibile al novero dei
soggetti di cui all'art. 74 del T.U.I.R. e, in quanto tale, non assoggettabile tout court all'IRES.
La Commissione europea
ha, invece, escluso la natura economica delle AdSP solo rispetto all'esercizio
delle funzioni rientranti all’interno dei compiti essenziali dello Stato, riconoscendole,
però, tale natura ogni qualvolta tali Enti svolgano particolari attività, quali
– a titolo meramente esemplificativo - l'assegnazione di autorizzazioni e
concessioni alle imprese private a fronte del pagamento dei canoni.
Di conseguenza, alla
luce delle definizioni sopra esposte, la Commissione europea ha ritenuto che l’esenzione tout court dall’IRES accordata dallo
Stato italiano alle AdSP sfavorisse ingiustamente, non solo le Autorità Portuali
di altri Stati membri, ma anche i fornitori di servizi di trasporto stabiliti
in Italia ed in altri Paesi dell'Unione, «poiché i porti sono in gran parte
coinvolti nel trasporto internazionale di merci e passeggeri e poiché l’UE
garantisce la libera circolazione delle merci e delle persone, un vantaggio per
i porti italiani è anche per sua natura tale da incidere sulla concorrenza e
sugli scambi all’interno dell’UE».
Dunque, con la citata
decisione, la Commissione ha ritenuto la normativa italiana in contrasto con
l'art. 107 TFUE, intimando contestualmente allo Stato italiano di escludere l’esenzione
per i proventi delle AdSP dalla tassazione dei redditi d’impresa.
Sicché, nel marzo
2021, le AdSP italiane hanno proposto al Tribunale dell’Unione Europea un
ricorso cumulativo chiedendo l’annullamento della Decisione (UE) del 4 dicembre
2020, evidenziando che l’errore commesso dalla Commissione europea sia stato
quello di aver ignorato la natura pubblicistica del modello di organizzazione
portuale scelto dal legislatore italiano.
Ciò nonostante, con
la Legge n. 108/2022, l’ordinamento giuridico italiano si è adeguato alla
normativa comunitaria in materia di tassazione e Aiuti di Stato, prevedendo
esplicitamente all’art. 4-bis che «le Autorità di sistema portuale
rientrano tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES)
previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte
sui redditi» (novellando l’art. 9-bis, L. 84/1994).
In definitiva, la
soggezione delle AdSP all’IRES assume una portata rivoluzionaria, atteso che,
in virtù dell’innovata disciplina, anche tali enti saranno effettivamente soggetti
ad un'applicazione più stringente delle leggi sulla concorrenza e sugli Aiuti
di Stato, con un contenzioso giurisdizionale in essere del tutto in divenire.