Regime IVA dei trasporti, anche in “subvezione”, di beni in importazione.
23/11/2022
Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad interpello n. 514/2022, è
recentemente intervenuta per chiarire il corretto regime IVA applicabile ai
servizi di trasporto dei beni oggetto di importazione in Italia.
In particolare, un operatore italiano di servizi terminalistici
specializzato nella movimentazione di “merce containerizzata”, oltre ad offrire
servizi di magazzinaggio, era anche abilitato a gestire le pratiche doganali di
importazione per conto del destinatario delle merci, avendo anche assunto la
qualifica di A.E.O.[1]
A tale operatore era stato chiesto di effettuare le suddette operazioni
doganali, unitamente al trasporto delle merci dal porto italiano di sbarco fino
ad un terminal prestabilito dal cliente.
Poiché la società non disponeva di mezzi propri, l'esecuzione della
prestazione di trasporto era stata affidata a terzi.
A fronte di tali attività, l’operatore addebitava al proprio cliente
destinatario delle merci, oltre ai propri servizi doganali e terminalistici, anche
il costo del predetto servizio di trasporto.
A fronte di quanto sopra, l’operatore istante interrogava
l’Amministrazione finanziaria al fine di comprendere quale regime IVA fosse
applicabile al riaddebito (al destinatario delle merci) del servizio di
trasporto dei beni dal porto di sbarco al terminal indicato; nonché quale regime dovesse
applicarsi al servizio di trasporto che il terzo fornitore aveva reso all’operatore
istante.
A fronte di tale interrogativo, con la Risposta in commento, l’Agenzia
delle Entrate evidenzia, anzitutto, che l'articolo 9, primo comma, n. 2 del D.P.R.
n. 633/1972 (c.d. Decreto IVA) prevede il regime di “non imponibilità” IVA per
determinati servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali. Tra
questi, vi rientrano anche “i trasporti relativi a beni … in importazione
i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma
dell'art. 69”.
Il terzo comma del medesimo articolo, recentemente modificato ed in
vigore dal 1° gennaio 2022, prevede – inoltre – che le sopracitate prestazioni “non
comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi … dall'importatore,
dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi” accessori alle
relative spedizioni[2]: dunque, l'ambito di
applicazione del regime di non imponibilità IVA previsto per i trasporti
internazionali non trova applicazione in riferimento ai servizi resi a
committenti diversi da quelli espressamente individuati dalla disciplina citata.
Inoltre, l’Amministrazione finanziaria ricorda che “i servizi di trasporto non
solo devono contribuire all'effettiva realizzazione di un'operazione … di
importazione di beni, ma devono anche essere forniti direttamente, a seconda
del caso, all'esportatore, all'importatore o al destinatario dei beni”.
L’Agenzia delle Entrate, infine, evidenzia che, in linea di principio,
la nuova formulazione dell'articolo 9 cit. non consente l’applicazione del
regime di “non imponibilità” IVA “alle prestazioni di trasporto
internazionale che un vettore principale - incaricato di trasportare la merce
all'estero dall'esportatore, dall'importatore o dal destinatario della stessa -
affida ad un vettore terzo (c.d. subvezione)”.
Ebbene, quanto al caso di specie, l’Amministrazione finanziaria
riconosce invece come il servizio di trasporto dal porto disbarco fino al terminal prestabilito sia
riconducibile all’ambito applicativo del regime di non imponibilità IVA previsto
dall'art. 9, primo comma, n. 2), cit.: infatti, i corrispettivi della merce
importata comprendono anche il costo del trasporto e sono stati assoggettati ad
IVA all'atto dello sdoganamento dei beni, come richiesto dalla normativa in
vigore.
Inoltre, conformemente alla previsione di cui al terzo comma dell'art.
9 cit., il servizio di trasporto è reso, sia pure per il tramite di un terzo fornitore,
direttamente al destinatario finale della merce; quindi, direttamente nei confronti
di uno dei soggetti espressamente indicati dall’art. 9, terzo comma, cit..
Sotto un diverso profilo, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, nonostante
la novellata previsione normativa, il servizio di trasporto dei beni (dal porto
di sbarco fino al terminal concordato) che il terzo fornitore rende
direttamente a favore dell’operatore istante possa comunque fruire del regime
di “non imponibilità” IVA, ex art. 9, primo comma, n. 2 cit.: infatti, l’Amministrazione
finanziari evidenzia come in tale contesto “assume portata dirimente … il ruolo di A.E.O. … della società istante”.
In particolare, proprio perché l’operatore
istante[3] provvede ad espletare gli atti e le formalità doganali relative
all'importazione di tali beni, conformemente
all'art. 9, terzo comma, cit., il servizio di trasporto del terzo fornitore è reso nei confronti di un
soggetto (i.e. l’Istante) che si qualifica proprio come prestatore dei servizi “relativi
alle operazioni doganali[4]”.
Ne consegue, pertanto, che anche il
servizio di trasporto dei beni oggetto di importazione in Italia, reso dal
terzo fornitore direttamente all’operatore che provvede[5] ad espletare gli atti e le formalità doganali relative all'importazione della
merce, possa fruire del regime di “non imponibilità” IVA.
[1] In
particolare, l’Istante era un Operatore Economico Autorizzato, che espletava le
formalità doganali in qualità di rappresentante diretto (in nome e per conto)
del proprio cliente stabilito in Italia, presentando la dichiarazione doganale
di importazione.
[2] (…) sempreché i corrispettivi dei servizi
accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 69 del
presente decreto e ancorché la medesima
non sia stata assoggettata ad IVA.
[3] In quanto soggetto A.E.O.,
quindi rappresentante doganale diretto del destinatario della merce.
[4] Previste al primo comma, n.
4, dell'art. 9 cit.
[5] In qualità di
rappresentante doganale diretto del destinatario.