Container demurrages. I principi fissati da una recente sentenza del Tribunale di Genova
30/12/2022
Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it
Con sentenza
emessa in data 8 luglio 2022, il Tribunale di Genova ha fissato alcuni
importanti principi in tema di costi per la prolungata giacenza dei container
presso il porto di sbarco (c.d. “controstallie”) in caso di omesso ritiro della
merce a destino da parte del ricevitore.
La controversia
trae origine dalla domanda promossa dal vettore marittimo nei confronti sia del
mittente/caricatore della merce che dello spedizioniere di quest’ultimo per
ottenere la loro condanna al pagamento dei costi di giacenza maturati in
relazione a tre container sbarcati a destino e mai ritirati dal ricevitore.
Il Tribunale, valorizzando
le risultanze della polizza di carico e rilevando che il contratto di trasporto
con il vettore marittimo era stato concluso dallo spedizioniere in nome e
per conto del mittente/caricatore, ha innanzitutto dichiarato il difetto di
legittimazione passiva dello spedizioniere perché quest’ultimo, avendo speso il
nome del proprio mandante (i.e. del mittente/caricatore, che aveva prestato il
proprio consenso al riguardo), non aveva assunto in proprio alcuna obbligazione
relativa al trasporto.
Per giungere a
tale conclusione, la Corte genovese ha seguito un articolato ragionamento che può
essere così sintetizzato: (i) la messa a disposizione, da parte del vettore, di
container per il trasporto dà luogo a un autonomo contratto di locazione,
distinto dal contratto di trasporto ma a esso comunque collegato; (ii) data la
sussistenza di tale collegamento, per stabilire chi sia parte di tali contratti
(e quindi, per quanto qui rileva, chi sia il debitore delle controstallie
dovute al vettore marittimo) occorre riferirsi ai dati riportati sulla polizza
di carico e, in particolare, al soggetto ivi indicato come shipper, che
viene così a qualificarsi come mittente/caricatore della merce e, al tempo
stesso, come conduttore dei container locati; (iii) qualora lo spedizioniere
abbia, con il consenso del mandante, indicato quest’ultimo come shipper nella polizza di carico, così realizzando la spendita del nome, si deve
ritenere che lo spedizioniere abbia agito in nome e per conto del mandante e che
non abbia quindi assunto obblighi in proprio né rispetto al trasporto né
rispetto alla locazione dei container; (iv) allo spedizioniere non possono
pertanto addebitarsi le conseguenze della prolungata giacenza dei container
presso il porto di sbarco perché lo spedizioniere non riveste la qualità di conduttore
del contratto di locazione (tale essendo invece il mittente/caricatore, grazie
alla spendita del suo nome in polizza di carico).
Il principio
così affermato dal Tribunale di Genova è in linea con il prevalente
orientamento della giurisprudenza, che ha in più occasioni riconosciuto come le
conseguenze della prolungata giacenza dei container debbano ricadere sul
mittente/caricatore della merce e conduttore dei container perché è su tale
soggetto che grava l’obbligo di garantire che il ricevitore ritiri il carico,
rendendo così possibile il rientro dei container locati.
Chiarito questo
primo aspetto, la Corte ligure si è poi pronunciata sui criteri per la
determinazione delle controstallie dovute al vettore marittimo.
A tale
proposito, il Tribunale di Genova ha in primis affermato che la
determinazione del corrispettivo per la giacenza dei container possa essere
effettuata in base alla tariffa del vettore e ciò anche qualora essa, sebbene
non materialmente allegata alla polizza di carico, sia oggetto di richiamo
nella polizza stessa, con indicazione della possibilità di ottenerne copia.
La Corte ha però
precisato che l’addebito del suddetto corrispettivo diviene illegittimo a
partire dal momento in cui risulti evidente che il destinatario non ritirerà la
merce. In tal caso è ragionevole, afferma il Tribunale, che i costi per
l’ulteriore e successivo periodo di giacenza, essendo imputabili a una libera
scelta (o comunque all’inerzia) del vettore marittimo, restino a carico di
quest’ultimo e ciò in applicazione dell’art. 1227, comma II, c.c., a mente del
quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto
evitare usando l'ordinaria diligenza (nel caso di specie, attivandosi per
organizzare il rientro dei container).
La Corte
genovese ha infatti escluso che le controstalliepossano essere considerate
come “canone della locazione”, ritenendo piuttosto che le stesse debbano essere
qualificate alla stregua di una clausola penale ex art. 1382 c.c.: invero, il
fatto che le controstallie vengano calcolate su base giornaliera consente di identificarle
a tutti gli effetti come una voce di risarcimento forfetizzata, caratteristica
tipica delle clausole penali.
L’equiparazione
delle controstallie a una clausola penale ha importanti riflessi in tema di
riduzione equitativa ex art. 1384 c.c., secondo il quale l’importo della penale
(i.e. delle controstallie) può essere ridotto equamente dal giudice ove l'obbligazione
principale sia stata parzialmente eseguita ovvero nel caso in cui detto importo
risulti manifestamente eccessivo.
Il Tribunale di
Genova ha in proposito chiarito che, per ottenere la riduzione a equità delle
controstallie. l’obbligato (i.e. lo shipper) ha l’onere di provare le
circostanze a tal fine rilevanti (ad esempio, un confronto con le tariffe di
controstallia mediamente utilizzate nella prassi dei traffici marittimi) perché
soltanto in tal caso il giudice, essendogli preclusa la possibilità di ricercare
d’ufficio circostanze sulla cui base verificare la sproporzione di una clausola
penale, potrà compiere una completa valutazione sull’eventuale eccessività
delle controstallie.
La sentenza in commento
costituisce senza dubbio un importante precedente in materia di controstallie,
in quanto riprende e sviluppa in maniera organica e completa principi che,
sebbene già parzialmente riconosciuti in alcune pronunce risalenti, sono tuttora
oggetto di un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale.