Contratto di gestione armatoriale e regime IVA: il noleggio di una nave ad un Istituto pubblico
20/02/2023
Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it
Con la Risposta ad interpello n. 175/2023 del 31 gennaio 2023 l’Agenzia
delle Entrate ha chiarito quale sia il corretto regime IVA applicabile ad un
contratto di gestione armatoriale che preveda il noleggio di una nave (da parte
dell'Armatore) a favore di un Istituto pubblico.
Nel merito, si consideri che il soggetto di diritto pubblico era
qualificato come “ente pubblico di ricerca non economico”, dotato di
personalità giuridica e sottoposto alla vigilanza di un Ministero italiano.
L’attività svolta da tale ente consisteva si sostanziava nella “ricerca,
consulenza strategica, assistenza tecnicoscientifica, sperimentazione e
controllo, conoscitiva, di monitoraggio e valutazione, nonché di informazione e
formazione, anche postuniversitaria in materia”.
A tali fini, l’Istituto era proprietario di una nave oceanografica.
Tale nave, mediante la sottoscrizione di un contratto di gestione
armatoriale, era stata concessa in comodato d'uso gratuito a “scafo nudo” ad un
Armatore.
L’Armatore, poi, si era obbligato a noleggiare la stessa nave,
completamente armata e per un numero di annualità prestabilite, in via
esclusiva all’Istituto medesimo.
Alla luce di tale accordo, l’Istituto chiedeva all’Amministrazione
finanziaria chiarimenti in merito all’applicabilità a tale contratto di
noleggio del regime di non imponibilità IVA, di cui all’art. 8-bis, primo
comma, lett. e) del D.p.r. 633/1972 (c.d. Decreto IVA).
Ciò in quanto tale disposizione prevede che “sono assimilate alle cessioni
all'esportazione” e quindi sono non imponibili IVA “le
prestazioni di servizi quali la locazione e noleggio delle
navi (...)”.
In proposito, l’Agenzia delle Entrate ricorda che è necessario che si
verifichino congiuntamente le due condizioni descritte dalla suddetta
disposizione ovvero che la nave a) deve essere adibita alla navigazione
in alto mare e b) deve essere destinata e utilizzata per lo svolgimento
di attività commerciali.
Quanto alla navigazione in alto mare, l’Amministrazione finanziaria
ripercorre la prassi[1] ed in
particolare, ricorda che si considera adibita alla navigazione in alto mare la
nave che “ha effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo,
effettua nell'anno in corso un numero di viaggi in alto mare superiore al 70
per cento.
Per viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti
di approdo durante il quale è superato il limite delle acque territoriali,
calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita”.
L’ulteriore requisito, richiamato dall’Ufficio e necessario ai fini
della non imponibilità IVA, afferisce alla commercialità dell’attività svolta
tramite l'utilizzo della nave.
In merito, nella Risposta ad interpello oggetto di commento l’Agenzia
delle Entrate rinvia a quanto previsto nell’art. 4 del D.p.r. 633/1972: “per
esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché
non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135
e 2195 del Codice civile, anche se non organizzate in forma d'impresa, nonché
l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette alle
prestazioni di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del Codice civile”.
Ciò posto, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che, “affinché
possa trovare applicazione il regime di non imponibilità di cui al predetto
articolo 8-bis, lettera e) è necessario che la nave in oggetto venga utilizzata dall'Istituto, oltre che per la navigazione in alto
mare, esclusivamente nell'ambito di una attività commerciale”.
Tuttavia, dal contratto stipulato tra l’Ente e l’Armatore “non
emerge che la nave oggetto del contratto sia <destinata all'esercizio di
attività commerciali>”. Ed infatti, il contratto de quo prevedeva
che la nave, una volta armata, dovesse essere dall’Armatore noleggiata all’Istituto, “senza
poterne fare altro uso di natura commerciale”.
Anche rinviando allo Statuto dell’Ente, l’Amministrazione finanziaria
rileva che quest’ultimo poneva in essere “un complesso di attività
consistenti nella ricerca, consulenza strategica, assistenza
tecnicoscientifica, sperimentazione e controllo, conoscitiva, di monitoraggio e
valutazione, nonché di informazione e formazione, anche postuniversitaria in
materia”.
Pertanto, secondo l’Ufficio, non poteva sussistere alcun impiego commerciale
della nave, in quanto non previsto né nel contratto di noleggio né nello Statuto
del beneficiario della prestazione di tale servizio (i.e. l’Istituto).
Quindi, mancando un requisito fondante il regime di non imponibilità
IVA, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il noleggio dell'imbarcazione da
parte dell'Armatore a favore dell'Istituto de quo dovesse essere assoggettato
all’Imposta.
[1] In merito, tra gli altri,
si veda quanto già analizzato in “ La non imponibilità IVA per prestazioni
di servizi nelle navi adibite per navigazione in alto mare”
https://www.assagenti.it/it/news/21147/La_non_imponibilit%C3%A0_IVA_per_prestazioni_di_servizi_nelle_navi_adibite_per_navigazione_in_alto_mare e “Ultimi aggiornamenti su prestazioni di servizi per navi da diporto per
navigazione in alto mare”
https://www.assagenti.it/it/news/22346/Ultimi_aggiornamenti_su_prestazioni_di_servizi_per_navi_da_diporto_per_navigazione_in_alto_mare .