Sanzioni contro la Russia e congelamento di yacht: la pronuncia del TAR Lazio
27/04/2023
Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it
Sanzioni contro la Russia:
il TAR si pronuncia sulla legittimità del provvedimento di congelamento di un
motoryacht “sostanzialmente” riconducibile a un soggetto sanzionato.
Con sentenza n. 8669 del 27
giugno 2022, la seconda sezione del TAR Lazio si è pronunciata a favore della
legittimità del provvedimento amministrativo con cui il Direttore Generale del
Ministero dell’economie e delle finanze ha disposto il congelamento di un
motoryacht sostanzialmente riconducibile – sulla base di numerose informazioni
disponibili attraverso fonti aperte – ad un soggetto sanzionato ai sensi del
Regolamento UE n. 269/2014[1].
La società proprietaria del
natante ha impugnato tale provvedimento dinnanzi al Giudice amministrativo sulla
base di due motivi.
Con il primo motivo di ricorso
viene denunciata la violazione delle garanzie procedimentali previste dalla
legge sul procedimento amministrativo (L. 241/1990), ivi incluso l’obbligo di
comunicazione dell’avvio del procedimento previsto dall’art. 7 di suddetta
legge.
Con il secondo motivo di ricorso
viene contestato il criterio di collegamento tra il soggetto listato e la
risorsa economica colpita dalla misura di congelamento, nonché l’idoneità delle
fonti aperte a costituire il fondamento di un atto lesivo dei diritti
fondamentali.
Entrambi i motivi di ricorso sono
stati respinti dal TAR, che ha quindi confermato la legittimità del
provvedimento impugnato.
Con riferimento al primo motivo
di ricorso, il Tribunale amministrativo ha ritenuto che il provvedimento
impugnato “non sia ontologicamente soggetto alla disciplina sulla comunicazione
di avviso del procedimento” ex art. 7 L. 241/1990. Finalità della preventiva
comunicazione è che il soggetto interessato venga a conoscenza del procedimento
prima che lo stesso sia concluso. Nel caso di specie, tale meccanismo non risulta
applicabile in quanto le misure di congelamento di risorse economiche hanno
natura preventiva e cautelare, essendo finalizzate ad impedire il
“trasferimento”, la “disposizione” e l’”utilizzo” della risorsa economica
colpita: la comunicazione di avviso del procedimento vanificherebbe tali
obiettivi, consentendo al destinatario del provvedimento di eluderne gli
effetti.
Con riferimento al secondo motivo
di ricorso, il Tribunale ha ritenuto che la misura di congelamento possa essere
applicata pur in presenza di una risorsa economica formalmente appartenente a un soggetto “non listato” ma sostanzialmente riconducibile a un soggetto listato mediante il possesso, la detenzione o il
controllo in via diretta o indiretta. Ad avviso del Tribunale, “il criterio di
collegamento tra la persona attinta dalla misura e la risorsa interessata dalla
stessa è aperto”, in quanto comprende sia il criterio di collegamento formale
sia il criterio di collegamento sostanziale (cfr. nota 1).
Da ultimo, per quanto concerne l’idoneità
delle “fonti aperte” a giustificare il dispositivo del provvedimento impugnato,
il TAR ha ritenuto che i dati provenienti da “fonti aperte” possono costituire
un insieme di indizi da cui inferire la sussistenza dei presupposti del
provvedimento che altrimenti sarebbero impossibili o difficili da accertare
tramite gli ordinari strumenti istruttori. Laddove tali fonti presentino
determinate caratteristiche (i.e. provenienza da soggetto qualificato; carattere
pubblico, differenziato e accessibile dell’informazione; presenza di dati
obbiettivamente rilevanti ed assenza di fonti analoghe di segno contrario), tali
fonti possono essere legittimamente utilizzate in sede istruttoria, come è
avvenuto nel caso in esame.
[1] Il Regolamento UE n. 269/2014 “concernente misure restrittive relative ad
azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina”, contiene la procedura uniforme di applicazione
delle misure restrittive decise in sede di Politica Estera e di Sicurezza
Comune (PESC). Il Regolamento, oltre a confermare l’elenco dei soggetti listati
(criterio dell’appartenenza formale), contempla l’applicabilità delle misure di
congelamento delle risorse economiche anche alle “entità associate”, ossia ai
soggetti che abbiano il possesso, la detenzione o il controllo diretto o
indiretto di tali risorse (criterio dell’appartenenza sostanziale).