Pacchetti turistici e locazioni di imbarcazioni da diporto: tour operator esteri esenti IVA.
28/04/2023
Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it
Con
la Risposta ad interpello n. 96 del 2023, l’Agenzia delle entrate ha fornito
alcuni chiarimenti in merito al regime IVA applicabile alla vendita da parte di tour operator stranieri di pacchetti turistici aventi ad oggetto la
locazione di imbarcazioni da diporto ormeggiate nei porti italiani.
In
tale contesto, l’Amministrazione finanziaria è intervenuta anche in merito al regime
IVA applicabile al contratto di locazione di siffatte imbarcazioni,
sottoscritto tra gli armatori ed i tour operator.
Più
specificamente, nel caso trattato, un tour operator svizzero offriva a
clienti di tutto il mondo, compresi quelli residenti in Italia, dei pacchetti
turistici che comprendevano l’uso di imbarcazioni da diporto ormeggiate in
porti italiani.
A
tal fine, da un lato il tour operator stipulava
con le società armatrici di tali imbarcazioni un contratto di locazione di
lungo periodo (da maggio ad ottobre di ciascun anno) e dall’altro un contratto
di assistenza per la manutenzione e riparazione delle imbarcazioni locate (della
medesima durata del contratto di locazione).
L’attività veniva svolta
dal tour operator direttamente dalla Svizzera. Infatti, la vendita dei
pacchetti turistici avveniva tramite contatti diretti con i potenziali clienti,
tramite un portale di vendita online ovvero tramite agenzie di viaggio
presenti nei vari Paesi[1].
Ebbene, alla luce
dell’attività svolta, la società svizzera interrogava l’Agenzia delle entrate
al fine di conoscere il corretto regime IVA da applicare in Italia in
riferimento alla vendita dei pacchetti turistici de quibus.
In
merito, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la vendita risulta fuori
campo IVA per mancanza del presupposto territoriale, posto che l'Istante ha
dichiarato di svolgere l'attività di tour operator direttamente dalla
Svizzera.
Ciò posto, l’Istante
interrogava l’Amministrazione finanziaria anche al fine di conoscere il regime
IVA applicabile alle prestazioni di servizi di locazione di imbarcazioni da
diporto non a breve termine ed agli altri servizi correlati, acquistate
dall'Istante ai fini della vendita dei citati pacchetti turistici.
In merito,
l’Agenzia delle entrate osserva che a tali fini sono previsti due criteri di
territorialità distinti, a seconda della natura del committente (i.e. soggetto
passivo ai fini IVA o privato consumatore).
In particolare,
allorquando la locazione sia effettuata a favore di un committente soggetto
passivo IVA, la prestazione è assoggettata a siffatta imposta nel Paese del
committente [ai sensi dell'art. 7-ter, lett. a) del Decreto IVA].
Diversamente,
laddove la prestazione venga resa a consumatori finali, trova applicazione
l'articolo 7-sexies, lett. e)-bis del Decreto IVA, in forza del
quale tali prestazioni si considerano effettuate in Italia quando sono rese da
prestatori ivi stabiliti, purché il mezzo di trasporto sia utilizzato nella UE.
Tuttavia, nel caso
di specie, il servizio di locazione delle imbarcazioni da diporto non a breve
termine veniva reso da enti terzi a favore dell'Istante, soggetto passivo
d'imposta stabilito in Svizzera. Conseguentemente, siffatte locazioni non
risultavano territorialmente rilevanti in Italia, ai sensi dell'art. 7-ter,
lett. a) cit.
Alla luce di tali
fatti, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che il corrispettivo pattuito tra
l’Istante ed i locatori delle imbarcazioni, utilizzate ai fini dei pacchetti
turistici, dovrà essere fatturato in esenzione IVA.
Parimenti, anche i
servizi di manutenzione a tal fine impiegati beneficiano della medesima
esenzione, posto che sono stati considerati dall’Ufficio come “accessori” (ai
sensi dell’articolo 12 del Decreto IVA) alla prestazione principale (esente
dall’IVA).
In ogni caso,
l’Amministrazione ha chiarito che, anche qualora tali ultime prestazioni non
fossero qualificabili come “accessorie”, sono comunque servizi generici resi a
soggetti passivi non residenti, risultando non territorialmente rilevanti in
Italia ai sensi dell’articolo 7-ter cit. e quindi esenti
dall’applicazione dell’Imposta.
[1] Conseguentemente, come
anche confermato dall’Amministrazione finanziaria, siffatto tour operator
risultava privo di stabile organizzazione in Italia.