Una delicata sinergia tra armatore e noleggiatore nell’approntamento delle stive della nave
02/05/2023
Rubrica a cura dello Studio Legale Siccardi Bregante & C. - www.siccardibregante.it - studio@siccardibregante.it
L’approntamento
delle stive rappresenta una delle operazioni più critiche rispetto all’operatività
commerciale di una nave destinata al trasporto di merce alla rinfusa. Se le
stive non risultano convenientemente preparate alla ricezione della merce,
possono sorgere contenziosi di varia natura, come quelli scaturenti da danni al
carico per contaminazioni, oppure, più in generale, controversie inerenti l’imputabilità
del ritardo nelle operazioni commerciali in ragione dell’esigenza di procedere
alla preparazione delle stive da parte dell’armatore e/o alla relativa verifica
da parte del noleggiatore.
Si
pone in tale ultimo filone contenzioso la fattispecie definita con la decisione
emessa lo scorso 24 febbraio dalla Commercial Court - King’s Bench Division in
relazione ad un contratto di time charter redatto su formulario BIMCO NYPE 1993 [Pan Ocean Co Ltd v. Daelim
Corporation (DL Lilac) [2023] EWHC 391 (Comm)].
La controversia
era sorta in relazione a un contratto di noleggio a tempo nel quale l’armatore
si obbligava ad offrire al noleggiatore la nave con stive adeguatamente pulite e
pronte per l’ispezione e nel quale veniva altresì pattuito che, ove le stive non
avessero superato la verifica, la nave poteva essere “messa off-hire” fino al superamento della
stessa, con relativi oneri a carico dell’armatore. Infatti, in forza della clausola 69 del contratto di noleggio veniva
pattuito che “Vessel’s holds on delivery
or on arrival first loading port to be clean swept / washed down by fresh water
and dried so as to receive Charterer intention cargoes in all respects free of
salt, rust scale and previous cargo residue to the satisfaction of the
independent surveyor. If vessel fails to pass any holds inspection the vessel
to be placed off-hire until the vessel passes the same inspection and any
expense / time incurred thereby for Owners’ account”.
Nulla
– invece - era stabilito in contratto con riferimento alle tempistiche di
ispezione delle stive successivamente al relativo “approntamento” da parte
dell’armatore.
Nel
caso di specie, nel corso di una prima ispezione le stive non furono trovate
idonee alla caricazione della merce da trasportare per via della presenza di
ruggine, scaglie di vernice e precedenti residui di carico. Dopo circa 48 ore
dallo svolgimento della prima ispezione, il comandante della nave informò i
noleggiatori che le stive erano state frattanto pulite ed erano pronte per una
nuova ispezione, che venne però effettuata solo tredici giorni dopo.
I
noleggiatori considerarono la nave off-hire per il periodo compreso tra la prima ispezione e la seconda ispezione, mentre gli
armatori affermarono che il ritardo era stato determinato prevalentemente dalla
mancata cooperazione del noleggiatore nel concordare una nuova ispezione.
La
controversia venne deferita ad arbitrato e gli arbitri ritennero che vi fosse nel
contratto di noleggio un “implied term”
dal quale si poteva ricavare un obbligo di cooperazione del noleggiatore nello
svolgimento della nuova ispezione e conclusero che lasciare la nave all’ancora in
attesa di verifica per un periodo di circa dodici giorni non fosse ragionevole.
La decisione arbitrale venne impugnata dal noleggiatore di fronte alla
Commercial Court, che confermò l’esistenza, nel time charter party, di un “implied term” dal quale si
poteva ricavare un obbligo di cooperazione del noleggiatore di attivarsi per
disporre sollecitamente una nuova ispezione della nave, quando la prima non avesse
dato esito soddisfacente (e la nave fosse stata conseguentemente posta off-hire).
Sono
due i temi che la recente decisione della Commercial Court offre l’occasione di
trattare brevemente in questa sede. Il primo riguarda l’obbligazione
dell’armatore di preparare adeguatamente le stive per la ricezione del carico e
il secondo attiene al dovere di collaborazione del noleggiatore nello
svolgimento delle operazioni di verifica delle stesse.
In generale,
l’adeguato apprestamento delle stive costituisce un’obbligazione primaria in
capo all’armatore e rappresenta una delle condizioni necessarie a determinare
la c.d. prontezza (readiness) della
nave a ricevere il carico, recepita a livello negoziale nei formulari
usualmente utilizzati dagli operatori internazionali. Con particolare
riferimento al contratto di noleggio, si richiama il formulario NYPE
sopraccitato, il quale nella versione del 1993 prevede che “The Vessel on her delivery shall be ready to
receive cargo with clean-swept holds…”(cfr. clausola 2). Nella successiva
versione del 2015 del NYPE, la clausola in commento è stata elaborata come
segue: “The Vessel’s holds shall be clean and in all respects ready to
receive the intended cargo, or if no intended cargo, any permissible cargo”, con l’ulteriore puntualizzazione
che le stive dovranno essere adeguatamente preparate alternativamente (i) alla consegna della nave (opzione prevalente in caso di mancata scelta) oppure (ii) all’arrivo nel primo porto di caricazione, se diverso dal luogo di consegna
della nave, con la previsione che, ove le stive non superino l’ispezione, la nave
sarà posta off-hire dal momento del rifiuto fino al superamento della successiva
verifica.
L’obbligo
di preparazione delle stive, di regola facente capo all’armatore, può essere
poi diversamente modulato dalle parti. Ad esempio, nei contratti di noleggio a
tempo sono spesso inserite clausole in forza delle quali l’armatore, pur rimanendo
responsabile della manutenzione delle stive, è tenuto a garantire al
noleggiatore che le stesse siano adeguatamente pulite solo per il primo carico
da trasportare, trasferendo poi sul noleggiatore la responsabilità della pulizia
delle stive per i carichi successivi in corso di noleggio. In tali casi potrebbero
sorgere questioni legate all’inquadramento della specifica inidoneità riscontrata,
ovvero se la stessa sia riferibile alla “manutenzione” delle stive, di cui
risponderà quindi l’armatore, o alla “pulizia” delle stesse, di cui risponderà,
invece, il noleggiatore.
Accanto
all’obbligo dell’armatore di preparare adeguatamente le stive, esiste altresì
il dovere, evidenziato dalla decisione sopraccitata, di pronta collaborazione da
parte del noleggiatore nello svolgimento delle operazioni di verifica delle
stive successivamente al relativo “approntamento” da parte dell’armatore. Detto
dovere è stato qualificato dagli arbitri e dalla Commercial Court come “implied term” del contratto di noleggio,
ovvero una pattuizione contrattuale che, pur non essendo espressamente prevista
nel regolamento sottoscritto, è ritenuta necessaria per integrare il contratto alla
luce della volontà delle parti. Al riguardo la
Commercial Court ha rilevato che “… What
the implied term required was for reasonable diligence to be exercised to have
the vessel reinspected without undue delay” (cfr. par. 53) e ha rinviato la
causa agli arbitri per decidere entro quando, nel caso di specie, l’ispezione
doveva essere organizzata dal noleggiatore, ovvero, più in particolare, “…by when the reinspection should have been
undertaken had there been compliance with the implied obligation to exercise
reasonable diligence to have the vessel reinspected without undue delay. It
would follow that the vessel was back on hire at that point, not when the
Master requested a reinspection once the holds had been cleaned” (v. par. 55).
Sono
evidenti le implicazioni pratiche delle questioni qui brevemente affrontate: se le stive non risultano
adeguatamente preparate dall’armatore per ricevere il carico, la nave non potrà
essere considerata “pronta” e, pertanto, non potrà decorrere il termine di
stallia concesso al noleggiatore per la caricazione della nave. Il
noleggiatore, inoltre, potrebbe mettere la nave off-hire fino al superamento dell’ispezione, ma anche risolvere il
contratto nel caso in cui la nave non sia nello stato richiesto entro la cancelling date. Il mancato superamento
della verifica delle stive potrebbe poi riflettersi a cascata su altri soggetti
estranei al charter party, come nel
caso, ad esempio, di subnoleggi o trasporti interessanti la nave in questione.
Una
volta che l’armatore abbia adempiuto alla propria obbligazione di approntamento
delle stive per la ricezione del carico e abbia offerto la nave al noleggiatore
per la verifica delle stesse, quest’ultimo sarà tenuto a collaborare
prontamente nell’organizzazione delle operazioni di ispezione richieste. In
mancanza di pronta collaborazione in tal senso da parte del noleggiatore,
quest’ultimo potrebbe vedersi precluso, tenuto conto delle circostanze del
caso, il proprio diritto a porre la nave off-hire per i giorni successivi alla richiesta di ispezione da parte del comandante fino
allo svolgimento della stessa.