Concessioni demaniali: un caso di decadenza per violazione dei doveri di correttezza e lealtà
31/05/2023
Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it
Con la recentissima sentenza n. 412/2023 dell’08.05.2023, il TAR Reggio
Calabria ha respinto il ricorso promosso da un concessionario per
l’annullamento del decreto con cui l’Autorità Portuale di Gioia Tauro aveva
dichiarato la sua decadenza dalla concessione di un’area demaniale in ambito
portuale.
In sintesi tale provvedimento si reggeva: i) sui presupposti di cui
all’art. 47 lett. b) Cod. Nav. (“cattivo uso della concessione”), stante
l’omessa comunicazione al concedente dell’avvenuto
pignoramento di alcuni magazzini realizzati nell’area in concessione; ii)
sui presupposti di cui all’art. 47 lett. f) Cod. Nav. (“inadempienza degli obblighi imposti dalla
concessione, .. norme di legge .. o da regolamenti”) per aver richiesto ed ottenuto, senza il consenso
del Giudice dell’Esecuzione (G.E.) l’autorizzazione ad affidare, nell’area in concessione, l’esercizio di
alcune attività ad un’impresa terza ex art. 45 bis Cod. Nav.;
iii) sul fatto che a definizione di un contenzioso pendente con la stessa Autorità
Portuale, il concessionario aveva inserito nella proposta transattiva beni
pignorati.
La
concessionaria impugnava il suindicato provvedimento opponendo che: i) l’omessa
dichiarazione del pignoramento in questione non impedirebbe il perseguimento
degli scopi di valorizzazione dell’area demaniale cui la concessione è
funzionale; ii) il mancato consenso del G.E. non è elemento viziante ai fini
dell’autorizzazione al subingresso di un terzo ex art 45 Cod. Nav.; iii) fino a
quando non fosse intervenuto il decreto di trasferimento del G.E. il ricorrente
avrebbe mantenuto la proprietà dei beni inseriti nella proposta transattiva.
Le
difese dell’Amministrazione si basavano sostanzialmente sulla gravità e la
scorrettezza della condotta della concessionaria.
Il
Tar Reggio Calabria, condividendo le argomentazioni dell’Autorità Portuale, ha qualificato
come di mala fede il comportamento del concessionario e, quindi, idoneo a
determinare il venire meno del rapporto fiduciario tra l’Amministrazione e lo
stesso concessionario, che giustifica il provvedimento di decadenza ai sensi
dell’art. 47 lett. f) Cod. Nav.
Nello specifico il TAR Reggio Calabria ha statuito
che: “reputa il Collegio che nell’ambito di un
rapporto pubblicistico connotato da un essenziale intuitus personae il fatto,
incontestato, di aver tenuto all’oscuro l’Autorità Portuale dell’esistenza di
una procedura di esecuzione forzata su beni insistenti sul sedime demaniale,
associato ad un crescendo di successive reticenze informative ed iniziative
negoziali di dubbia conformità a buona fede, integri la violazione dei profili
normativi contestati (art. 47 lett. b e lett. f) […] Nella vicenda in esame,
ciò che contraddistingue il discrimine tra una condotta neutrale o ininfluente
e una condotta gravemente inadempiente ai fini della sopravvivenza o meno della
concessione demaniale, è la violazione degli obblighi di correttezza
comportamentale e di leale collaborazione intrinseci al dovere di informare la
P.A. dell’insorgere e/o dello svilupparsi di una situazione (pignoramento della
proprietà superficiaria) potenzialmente incidente non solo sulla futura
titolarità soggettiva del rapporto, ma soprattutto sulla certezza del proficuo
e continuativo sfruttamento dell’area data in concessione. Va, infatti,
ricordato che il principio fondamentale in tema di esecuzione del contratto di
concessione è sempre il rispetto della buona fede (art. 1375 c.c.) che esige da
parte del debitore (qui concessionario) l’obbligo di ottemperare non solo a
quanto espressamente previsto nel regolamento negoziale bensì a tutti quegli
obblighi .. che si evincono, per il tramite della suddetta clausola generale,
dalle altre disposizioni dell’ordinamento, in primis quello di informare la
controparte della sopravvenienza di condizioni che potrebbero modificare e/o
estinguere il rapporto obbligatorio.”.
Alla
luce di tali argomentazioni il TAR ha, quindi, concluso che: “Il descritto
contegno tenuto dalla concessionaria ricorrente, complessivamente ed
unitariamente valutato, configura pertanto un inadempimento degli obblighi
derivanti dalla concessione talmente gravi da aver irrimediabilmente
compromesso il rapporto fiduciario instaurato con il rilascio della concessione.”, ciò, così, giustificando la legittimità dell’operato dell’Amministrazione.