Corte giustizie UE: limiti alle sanzioni in materia di IVA
31/05/2023
Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it
La
Corte di giustizia UE, con la sentenza del 17 maggio 2023, causa C-418/22, ha
fornito importanti chiarimenti in merito all’ammontare delle sanzioni
irrogabili nei casi di omessa dichiarazione e versamento dell’IVA.
Nel
caso di specie, una società belga non aveva presentato le dovute dichiarazioni
periodiche. A seguito di un controllo, oltre ad accertare il mancato versamento
della relativa Imposta, l’Amministrazione finanziaria aveva irrogato una
sanzione pari al “20% dell’importo dell’IVA che sarebbe stata dovuta prima
dell’imputazione dell’IVA detraibile”.
La
contribuente, tuttavia, faceva rilevare che una siffatta sanzione non sarebbe stata
conforme al consolidato principio di proporzionalità, anche perché “un’ammenda
siffatta (che si applica sull’IVA debito, al lordo di quella a credito) svuoterebbe di sostanza il diritto a detrazione”.
Ebbene,
il Giudice del rinvio, alla luce del ricorso del contribuente, ha ritenuto
necessario interrogare la Corte di giustizia UE al fine di sapere “se
l’articolo 62, punto 2, e gli articoli 63, 167, 206, 250 e 273 della direttiva
2006/112 (c.d. Direttiva IVA), nonché i principi di proporzionalità e
neutralità fiscale debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una
normativa nazionale in forza della quale la violazione dell’obbligo di
dichiarare e versare l’IVA all’Erario è sanzionata con un’ammenda forfettaria
pari al 20% dell’importo dell’IVA che sarebbe stato dovuto prima
dell’imputazione dell’IVA detraibile”.
A
tal fine, la Corte ricorda – anzitutto – che, non sussistendovi armonizzazione,
gli Stati sono liberi di determinare “le sanzioni che sembrino loro
appropriate”. Ad ogni modo, i Paesi Membri “sono tenuti ad esercitare
questa competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi
generali e, di conseguenza, nel rispetto dei principi di proporzionalità e
neutralità fiscale”.
Ciò
posto, “gli Stati membri sono tenuti a rispettare il principio di
effettività, che impone la previsione di sanzioni effettive e dissuasive per lottare
contro le violazioni delle norme armonizzate in materia di IVA e tutelare gli
interessi finanziari dell’Unione”, pur non dovendo “eccedere quanto
necessario” a tali fini.
Salvo
ricordare che spetta in ogni caso al giudice nazionale valutare se la sanzione
irrogata nel caso di specie sia conforme al principio di proporzionalità, i
Giudici unionali offrono alcuni elementi utili a valutare la legittimità delle
relative ammende. In particolare, secondo la Corte di giustizia UE, “non
risulta che, alla luce della natura e della gravità delle infrazioni contestate
... e considerati i requisiti relativi al carattere effettivo e dissuasivo
delle sanzioni in materia di IVA, l’applicazione di ammende per un importo pari
al 20% dell’IVA che sarebbe stata dovuta prima dell’imputazione dell’IVA
detraibile ecceda quanto necessario per garantire l’esatta riscossione
dell’imposta ed evitare la frode”.
Conseguentemente,
una siffatta disciplina sanzionatoria nazionale sarebbe conforme alla normativa
unionale, a differenza di una sanzione “pari al 100% dell’importo dell’IVA
indebitamente detratta a monte” (mentre, in tal altro caso, l’IVA era stata
regolarmente versata a valle e l’Erario non aveva poi subito alcuna perdita di
introiti fiscali).
In ogni caso, quanto al principio di
neutralità dell’Imposta, la Corte chiarisce che una siffatta sanzione
(applicata sull’Imposta lorda) non rimette “in discussione il diritto
alla detrazione dell’IVA a monte”. Pertanto, la disciplina nazionale de
qua non può essere contestata sotto il profilo della legittimità rispetto
al principio di neutralità.
Ebbene, siffatta sentenza consente di dubitare
che il regime sanzionatorio previsto dall’ordinamento italiano nei casi di
omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale[1] o omesso versamento dell’Imposta[2] sia pienamente conforme al principio di proporzionalità, che è stato nuovamente
richiamato dalla Corte di giustizia UE nel caso in commento.
[1] L’omessa presentazione
della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto si applica la
sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento
dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni
che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione.
[2] L’omesso versamento è
(generalmente) soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di
ogni importo non versato.