Noleggio di navi adibite al salvataggio o assistenza in mare: regime IVA
30/06/2023
Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it
L’Amministrazione
finanziaria, con il principio di diritto n. 9/2023 del 13 giugno scorso, ha
fornito taluni chiarimenti in merito al regime IVA applicabile alle prestazioni
di servizi di noleggio di navi adibite ad operazioni di salvataggio o
assistenza in mare.
A
tal fine, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 8-bis del D.p.r. 633/1972 (c.d. Decreto
IVA), sono “non imponibili” IVA talune cessioni ed alcuni specifici servizi,
tra cui figurano – in generale – la locazione e il noleggio di navi.
L’Agenzia
delle entrate ricorda che, ai fini dell'applicazione del regime di non
imponibilità per tali ultime prestazioni, rileva l’utilizzo dell’imbarcazione
effettuato dal noleggiatore o dal locatario. Quindi, per beneficiare
dell’esenzione IVA, l’imbarcazione, deve essere impiegata per uno degli specifici
fini previsti dall’articolo 8-bis cit..
Tra
questi ultimi, sussiste anche la possibilità che la nave venga noleggiata per
effettuare operazioni di salvataggio o di assistenza in mare (articolo 8-bis,
comma 1, lett. a) cit.).
Ebbene,
a tal fine – secondo l’Ufficio – è solamente necessario che le operazioni di
salvataggio e assistenza vengano effettuate “in mare”. La nave a tal fine impiegata,
quindi, non deve anche essere “adibita alla navigazione in alto mare”[1],
quale requisito che è invece previsto per le imbarcazioni destinate al
trasporto a pagamento di passeggeri ovvero ad attività commerciali, industriali
o della pesca (cfr. Risposta dell’Amministrazione finanziaria n. 183 del 2020).
Alla
luce di quanto sopra, l’ Agenzia delle entrate ha quindi concluso chiarendo che
il regime di non imponibilità IVA applicabile nel caso in analisi è subordinato
alla sussistenza della sola condizione che la nave sia adibita a “operazioni di
salvataggio o di assistenza in mare”.
A
tal proposito, l’Amministrazione finanziaria ha anche evidenziato che, per
poter applicare a tali prestazioni il regime di non imponibilità IVA, non
appare neppure necessaria la presentazione della dichiarazione di cui al comma
3 dell'articolo 8-bis del Decreto IVA, che attesti la navigazione “in
alto mare” della nave, in quanto requisito a tal fine non rilevante[2].
[1] Si veda, in merito, il
commento dello Studio “La non imponibilità IVA per prestazioni di servizi
nelle navi adibite per navigazione in alto mare” accessibile al seguente
link https://www.assagenti.it/it/news/21147/La_non_imponibilit%C3%A0_IVA_per_prestazioni_di_servizi_nelle_navi_adibite_per_navigazione_in_alto_mare
[2] Id.