Il divieto delle operazioni portuali in "autoproduzione" non contrasta con il diritto dell'UE
04/07/2023
Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it
Con la recentissima sentenza n. 647/2023 del 27.06.2023, il TAR Liguria ha
respinto il ricorso promosso da un operatore navale per l’annullamento di una
serie di provvedimenti con cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
Occidentale impediva al ricorrente la cd. “autoproduzione”, ossia, la
possibilità di effettuare con proprio personale di bordo le attività di
rizzaggio e derizzaggio dei veicoli e dei rimorchi sulle navi.
In sintesi tali provvedimenti si reggevano sulla mera ricognizione delle
disposizioni legislative che regolano la materia, ossia, l’art. 16, c. 4 bis,
della L. 84/1994, laddove stabilisce che, salva la presenza di particolari presupposti,
le operazioni portuali possono essere svolte esclusivamente dal personale di
terra senza coinvolgimento dei membri di equipaggi.
La
ricorrente impugnava i suindicati provvedimenti opponendo sostanzialmente che:
i) alla luce della sentenza n. 179/1991 della Corte di Giustizia dell’UE,
l’art. 16, c. 4 bis, L. 84/1994 dovrebbe essere disapplicato per contrasto con
il diritto unionale; ii) la disposizione normativa applicata alla fattispecie
si porrebbe in contrasto con i principi eurounitari in tema di tutela della
concorrenza e di libera circolazione delle merci.
Il
TAR Liguria, condividendo le argomentazioni dell’Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale, ha rigettato le censure sollevate dal ricorrente
sul presupposto per cui la disciplina in questione, consentendo lo svolgimento
delle operazioni anche a soggetti diversi dalle compagnie portuali ovvero, in
presenza di particolari condizioni, in regime di autoproduzione, non determina
posizioni dominanti il cui sfruttamento possa recare pregiudizio alla
concorrenza.
Nello
specifico il TAR Liguria ha statuito che:
“Per completezza, mette conto di evidenziare come
non sia meritevole di condivisione la tesi secondo cui, alla luce della
sentenza della Corte di giustizia n. 179 del 1991 (procedimento C-179/90),
l’art. 16, comma 4-bis, della legge n. 84/1994, dovrebbe essere disapplicato
per contrasto con il diritto dell’Unione europea.
La citata pronuncia, infatti, ha stabilito
l’incompatibilità con il trattato CEE delle norme italiane (artt. 110 e 11 cod.
nav.) che riservavano lo svolgimento delle operazioni portuali alle compagnie o
gruppi e imponevano ai concessionari di avvalersi esclusivamente, per
l’esecuzione di tali operazioni, delle maestranze costituite nelle compagnie o
gruppi.
Il novellato art. 16 prevede che le operazioni
portuali possano essere svolte in regime di autoproduzione nei casi in cui non
sia possibile ricorrere ad imprese autorizzate ovvero ad imprese o agenzie per
la fornitura di lavoro portuale temporaneo, purché siano rispettate le
ulteriori condizioni ivi previste con riguardo alla dotazione di mezzi
meccanici e di personale.
Trattasi, all’evidenza, di previsioni non
equiparabili in quanto la nuova disciplina, consentendo anche lo svolgimento
delle operazioni a soggetti diversi dalle compagnie portuali ovvero in regime
di autoproduzione, non determina una posizione dominante insuscettibile di
essere scalfita dalla concorrenza potenziale.”
Alla
luce di tali argomentazioni il TAR ha, quindi, concluso che: “il più volte
citato comma 4 bis [art. 16, L. 84/1994], chiaramente orientato alla
tutela della sicurezza della navigazione, non è sospettabile di contrasto con i
principi del diritto europeo”, con ciò, così, giustificando la legittimità
dell’operato dell’Amministrazione.