Non sconta l’Iva il refitting di yacht extra-Ue in temporanea importazione
21/07/2023
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Non è dovuta l’Iva
per i servizi di refitting, anche di semplice manutenzione, effettuati da cantieri italiani su
yacht battenti bandiera extra-UE che si trovano temporaneamente in Italia.
Ad affermarlo è
l’Agenzia delle entrate nella risposta a interpello 17 marzo 2023, n. 254, la
quale ha stabilito che le prestazioni in esame beneficiano di tale agevolazione,
ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 9, d.p.r. 633/1972 (decreto Iva).
Il caso esaminato
dall’Erario riguardava la fornitura di servizi di refitting su un’imbarcazione a vela di provenienza extra-UE, utilizzata
esclusivamente per fini privati. I servizi di manutenzione avevano interessato
la verniciatura della coperta e degli interni in legno, nonché la sostituzione
del sartiame e del plexiglas degli oblò.
I servizi di
refitting navale rappresentano un business che raggiunge il 46 per cento del
valore di produzione dell'intera filiera italiana della nautica, che complessivamente
vale oltre 7 miliardi di euro, grazie anche all'introduzione
delle agevolazioni relative ai regimi doganali di temporanea importazione
e perfezionamento attivo (cfr. Circolare dell’Agenzia delle dogane 20/2022),
oltre alle semplificazioni in materia di Iva anche per le imbarcazioni battenti
bandiera extra-Ue.
Nell’istanza di
interpello in esame, il proprietario dell’imbarcazione aveva lamentato il fatto
che l’impresa fornitrice dei servizi avesse rilasciato preventivi compresivi di
Iva.
Come evidenziato
dall’Agenzia delle entrate, non sono imponibili tutti i trattamenti indicati
all’art. 176 del Testo unico delle leggi doganale (d.p.r. 43/1973), tra cui i
servizi di manutenzione svolti su beni di provenienza extra-Ue che si trovano
temporaneamente in Italia.
L’Agenzia ha
ritenuto che vi potessero rientrare anche i servizi di refitting c.d. minori, che
non prevedono un vero e proprio rifacimento dello scafo e di altre parti
dell’imbarcazione da diporto.
Occorre precisare
che, ai sensi dell’art. 235 Reg. UE 2446/2015, l’impiego della procedura di
ammissione temporanea è previsto per le lavorazioni finalizzate alla
conservazione del bene, come le revisioni e le messe a punto.
Secondo l’Agenzia,
pertanto, l’Iva non era dovuta per le prestazioni di servizi finalizzate alla
manutenzione dello yacht di proprietà dell’istante che è, dunque, autorizzato a
richiedere ai fornitori di emettere fatture in esenzione Iva. In altre parole,
laddove il contribuente avesse già versato indebitamente l’imposta, questi
dovrebbe agire nei confronti dei fornitori, non potendo presentare istanza di
rimborso nei confronti dell’Erario.