Alla firma la convenzione ONU sugli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi
27/09/2023
Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it
Alla
firma la convenzione delle Nazioni Unite sugli
effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi.
Dopo essere stata approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU
nel dicembre 2022, lo scorso 5 settembre (2023) è stata aperta alla firma la
convenzione delle Nazioni Unite sugli effetti internazionali delle vendite
giudiziarie di navi - United Nations Convention on the international effects
of judicial sales of ships - (la “Convenzione”).
Nata da un’iniziativa risalente al 2008 del Comité
Maritime International (CMI), e frutto del lavoro del Working Group VI della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale
(UNCITRAL) per il periodo 2019-2022, la Convenzione - anche detta convenzione
di Pechino, luogo in cui si è tenuta la cerimonia di firma - si pone
l’obiettivo di garantire, su scala internazionale, tutela e protezione
giuridica a favore degli acquirenti nell’ambito della vendita giudiziale delle
navi, salvaguardando al contempo gli interessi di armatori e creditori.
Se, da un lato, infatti, la maggior parte degli ordinamenti
nazionali già prevedono che la vendita giudiziaria di nave conferisca all’acquirente
un valido titolo di proprietà libero da vincoli pregressi, dall’altro, non
mancano ordinamenti restii a riconoscere gli effetti transfrontalieri delle vendite
giudiziali avvenute all’estero, con il conseguente rischio per l’acquirente di
sorta di trovarsi soggetto ad azioni da parte dei creditori del precedente
proprietario o di doversi imbattere in contrattempi e criticità in fase di
registrazione dell’imbarcazione.
In sostanza, la Convenzione mira a risolvere la questione richiedendo
al tribunale o all’autorità nazionale che gestisce la vendita giudiziaria di
rilasciare all’aggiudicatario del bene un “certificato di vendita giudiziaria”
(il “Certificato”), che conferisce all’acquirente un titolo di proprietà sull’imbarcazione
libero da qualsiasi peso e dotato della medesima efficacia giuridica in tutti
gli Stati contraenti (art. 6).
Per il rilascio del Certificato sarà necessario che la
vendita giudiziaria sia stata effettuata in conformità (i) al diritto dello Stato della vendita giudiziaria nonché (ii) alle prescrizioni della Convenzione medesima. A quest’ultimo
riguardo la Convenzione richiede, inter alia, che vengano rispettate
talune garanzie, tra cui la notifica all’armatore, ai creditori e alle altre
parti interessate, ivi incluso l’ufficio del registro navale in cui la nave è
iscritta (art. 4).
I contenuti minimi del Certificato - da redigersi sulla base
del modello allegato alla Convenzione sub II - sono indicati dall’art. 5 della Convenzione
ed includono, oltre chiaramente all’indicazione dei dati rilevanti di venditore e acquirente, due dichiarazioni
rispettivamente attestanti che la nave è stata venduta in conformità alle
prescrizioni della Convenzione e che
la vendita giudiziaria ha conferito all’acquirente un titolo di proprietà sulla
nave libero da qualsiasi peso.
Una volta rilasciato dall’autorità nazionale compente, il
Certificato dovrà essere tempestivamente trasmesso al segretario generale della International Maritime
Organization (IMO),
investito della funzione di archivio e pubblicazione dei Certificati.
L’acquirente, ottenuto il Certificato come sopra redatto e
pubblicato, potrà quindi presentarlo all’ufficio del registro - o altra
autorità competente - di qualsivoglia Stato parte affinché proceda ai seguenti
adempimenti: (a) cancellazione dal registro di ipoteche e vincoli sulla
nave che erano stati iscritti prima della conclusione della vendita
giudiziaria; (b) cancellazione della nave dal registro e rilascio di un certificato
di cancellazione ai fini di una nuova iscrizione; (c) iscrizione della
nave nel registro a nome dell’acquirente, sempre che la nave e la persona a
nome della quale la nave deve essere iscritta soddisfino le prescrizioni del
diritto dello Stato di registrazione; (d) aggiornamento del registro con
ogni altro dato pertinente figurante nel Certificato (art. 11).
Il tentativo di armonizzazione a livello internazionale degli
effetti delle vendite giudiziarie mediante le previsioni di cui alla Convenzione
è senz’altro da accogliere favorevolmente laddove la disciplina ivi contenuta non
potrà che favorire tutti i soggetti coinvolti, da armatori a creditori, finanziatori
di navi e altri operatori marittimi, che guarderanno a questo nuovo strumento
come ad un mezzo per aumentare la prevedibilità e la stabilità dei loro
rapporti.
È interessante notare peraltro come il numero di ratifiche richiesto
per l’auspicata entrata in vigore del trattato sia particolarmente contenuto (tre;
cfr. art. 18 della Convenzione), rendendo pertanto molto probabile che il
medesimo diventi operativo ed efficace in tempi molto rapidi.
È chiaro, tuttavia, che l’efficacia del sistema convenzionale
non potrà che dipendere dal numero di Stati che vi aderiranno e dal fatto che
tra questi si annoverino anche quelli Stati maggiormente chiusi rispetto al
riconoscimento degli effetti delle vendite giudiziarie di navi effettuate in
Stati stranieri. In caso contrario, infatti, l’efficacia della Convenzione risulterebbe
quanto mai confinata. A tal proposito, si segnala che, ad oggi, l’accordo è
stato firmato - in sede per l’appunto della cerimonia di firma tenutasi a
Pechino - da 15 Stati (Burkina Faso, Cina, Comore, El Salvador, Grenada,
Honduras Kiribati, Liberia, São Tomé e Príncipe, Arabia Saudita, Senegal,
Sierra Leone, Singapore, Svizzera e Siria).