Riforma doganale: cambia la disciplina per le forniture di bordo e le esenzioni
21/05/2024
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La disciplina dell’approvvigionamento delle navi sarà
presto oggetto di modifiche da parte del Legislatore. Il Consiglio dei
Ministri, lo scorso 26 marzo, ha infatti approvato, in via preliminare, lo
schema di decreto legislativo sulla riforma doganale, destinato a introdurre
rilevanti cambiamenti anche in materia di accise, di provviste e dotazioni di
bordo.
Per “provviste di bordo”, si ricorda, devono intendersi le
merci utilizzate a bordo di una nave o aeromobile, per assicurare il
soddisfacimento delle normali esigenze di consumo dell’equipaggio e dei
passeggeri, la manutenzione della nave, l’alimentazione degli organi di
propulsione e la conservazione delle merci trasportate. Per “dotazioni di
bordo” si allude, invece, ai macchinari, gli attrezzi, gli arredi e ogni altro
oggetto suscettibile di utilizzazione reiterata destinato a ornamento del mezzo
di trasporto.
Il d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico accise, Tua),
prevede che l’accisa diventi esigibile all’atto di immissione in consumo del
prodotto nel territorio dello Stato (art.2, comma 2), ossia nel momento in cui
il prodotto viene destinato all’utilizzo all’interno del mercato nazionale. Per
quel che concerne, più specificamente, la fornitura di provviste di bordo (in
primis, i carburanti destinati alla locomozione), la disciplina accise è
integrata dalla previsione dell’art. 254 del Tuld (Testo unico delle leggi
doganali, d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43), in base al quale è consentita
l’esenzione dal pagamento dell’Iva e delle accise alle navi in partenza dai
porti italiani. Una nozione, dunque, necessariamente legata all’assenza di
vincoli in grado di precludere la partenza della nave, non potendo ricevere
l’esenzione un’imbarcazione momentaneamente impossibilitata alla partenza,
perché, per esempio, ferma in un cantiere.
A riforma attuata, non sarà più operativa, tuttavia, la
presunzione di “nazionalità” delle provviste di bordo, mentre sarà, invece,
necessaria una specifica dichiarazione di esportazione, la quale, sola, consentirà
di dimostrare l’avvenuto imbarco, ai sensi della normativa doganale unionale
(fermo quanto previsto dagli obblighi internazionali).
Occorre precisare, inoltre, che l’esenzione accise resterà
riservata alle sole navi “in partenza dai porti dello Stato”. Tale status, come
chiarito dalla Corte di Cassazione, sussisteva soltanto se il mezzo può salpare
dal porto in qualsiasi momento e a propria discrezione (Cass., sez. V, 28
febbraio 2020, n. 5482; nello stesso senso Cass., sez. V, 17 novembre 2023, n.
31987).