Riforma doganale: cambia la disciplina per le forniture di bordo e le esenzioni

21/05/2024

Riforma doganale: cambia la disciplina per le forniture di bordo e le esenzioni

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La disciplina dell’approvvigionamento delle navi sarà presto oggetto di modifiche da parte del Legislatore. Il Consiglio dei Ministri, lo scorso 26 marzo, ha infatti approvato, in via preliminare, lo schema di decreto legislativo sulla riforma doganale, destinato a introdurre rilevanti cambiamenti anche in materia di accise, di provviste e dotazioni di bordo.

Per “provviste di bordo”, si ricorda, devono intendersi le merci utilizzate a bordo di una nave o aeromobile, per assicurare il soddisfacimento delle normali esigenze di consumo dell’equipaggio e dei passeggeri, la manutenzione della nave, l’alimentazione degli organi di propulsione e la conservazione delle merci trasportate. Per “dotazioni di bordo” si allude, invece, ai macchinari, gli attrezzi, gli arredi e ogni altro oggetto suscettibile di utilizzazione reiterata destinato a ornamento del mezzo di trasporto.

Il d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico accise, Tua), prevede che l’accisa diventi esigibile all’atto di immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato (art.2, comma 2), ossia nel momento in cui il prodotto viene destinato all’utilizzo all’interno del mercato nazionale. Per quel che concerne, più specificamente, la fornitura di provviste di bordo (in primis, i carburanti destinati alla locomozione), la disciplina accise è integrata dalla previsione dell’art. 254 del Tuld (Testo unico delle leggi doganali, d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43), in base al quale è consentita l’esenzione dal pagamento dell’Iva e delle accise alle navi in partenza dai porti italiani. Una nozione, dunque, necessariamente legata all’assenza di vincoli in grado di precludere la partenza della nave, non potendo ricevere l’esenzione un’imbarcazione momentaneamente impossibilitata alla partenza, perché, per esempio, ferma in un cantiere.

A riforma attuata, non sarà più operativa, tuttavia, la presunzione di “nazionalità” delle provviste di bordo, mentre sarà, invece, necessaria una specifica dichiarazione di esportazione, la quale, sola, consentirà di dimostrare l’avvenuto imbarco, ai sensi della normativa doganale unionale (fermo quanto previsto dagli obblighi internazionali).
Occorre precisare, inoltre, che l’esenzione accise resterà riservata alle sole navi “in partenza dai porti dello Stato”. Tale status, come chiarito dalla Corte di Cassazione, sussisteva soltanto se il mezzo può salpare dal porto in qualsiasi momento e a propria discrezione (Cass., sez. V, 28 febbraio 2020, n. 5482; nello stesso senso Cass., sez. V, 17 novembre 2023, n. 31987).


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