Trasporto internazionale di merci su strada: la lettera di vettura elettronica (e-CMR)

27/05/2024

Trasporto internazionale di merci su strada: la lettera di vettura elettronica (e-CMR)

Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it

Con Legge di ratifica n. 37 del 8 marzo 2024, l'Italia ha ufficialmente aderito al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) riguardante la lettera di vettura elettronica (Protocollo e-CMR).

Tale ratifica, entrata in vigore il 28 marzo 2024, era già inserita tra gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che prevedeva la semplificazione delle procedure logistiche e la digitalizzazione dei documenti di trasporto con l’adozione, entro il 2024, della e-CMR.
Allo stesso tempo, l’adozione della e-CMR facilita l'attuazione del regolamento (UE) n. 2020/1056 (c.d. “Mobility Package europeo”) relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (eFTI), le cui disposizioni saranno pienamente applicabili a partire dal 21 agosto 2024 e che si pone, tra gli altri, i seguenti obiettivi: il potenziamento dell’efficienza e della visibilità del processo di trasporto; la riduzione dell’impatto ambientale eliminando l’utilizzo della carta e minimizzando di conseguenza le esigenze di archivio; la limitazione del potenziale di errore umano; la possibilità di utilizzare piattaforme multilingue per i trasporti internazionali; la semplificazione e riduzione dei tempi per l’accesso e il recupero dei dati; la rapidità di risposta in occasione di controlli da parte degli enti preposti; la velocità di fatturazione grazie alla prova di consegna in tempo reale e miglioramento della qualità della filiera distributiva.

Gli obiettivi della lettera di vettura elettronica sono dunque molteplici e rivolti a tutta la filiera del settore logistico e dei trasporti.

In primo luogo, infatti, la e-CMR, oltre alle caratteristiche proprie di quella cartacea, presenta funzionalità aggiuntive quali la possibilità di allegare documenti e consentire l’autenticazione mediante “firma elettronica affidabile” (i cui parametri di affidabilità sono descritti all’art. 3.1). Facilita inoltre la compilazione della lettera di vettura attraverso procedure di registrazione e gestione elettronica di dati (art. 4.1), così riducendo significativamente tempi, costi (e possibili errori) nelle procedure di compilazione da parte degli operatori del settore. L'e-CMR garantisce inoltre un elevato grado di trasparenza in virtù della trasmissione elettronica di informazioni tra aziende, con piena interoperabilità dei relativi dati.

Tale interoperabilità, a sua volta, potenzia l'efficienza e la visibilità di tutte le fasi del trasporto, semplificando e riduce i tempi per accedere e recuperare i dati di interesse per, ad esempio, fornire risposte in occasione di controlli o migliorare i processi di fatturazione (tenuto conto della ricezione della prova di avvenuta consegna in tempo reale).

Va precisato che le regole in tema di lettera di vettura non sono state modificate dal Protocollo, ma solamente integrate dal punto di vista pratico-funzionale: all’art. 2 è precisato infatti che la lettera di vettura elettronica sarà considerata equivalente alla lettera di vettura di cui alla Convenzione e, pertanto, avrà la stessa forza probante e produrrà gli stessi effetti di quest’ultima.

Si segnala, infine, che, diversamente dall’applicazione della CMR (che si estende ad ogni contratto oneroso di trasporto su strada di merci con veicoli, indipendentemente dalla residenza delle parti, quando il luogo di partenza e di destinazione indicati nel contratto si trovano in due Paesi diversi, almeno uno dei quali è parte della Convenzione e le disposizioni della convenzione hanno prevalenza sulle leggi nazionali), l’e-CMR può essere utilizzata esclusivamente tra i paesi firmatari del Protocollo e a condizione che il trasporto non attraversi il confine di un paese non firmatario.


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