Zona contigua e nuove linee di base: nuovi possibili poteri di controllo
01/07/2026
Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it
Con la legge 7 maggio 2026, n. 70, rubricata “Valorizzazione della risorsa mare”, il legislatore ha previsto l’istituzione della zona contigua al mare territoriale italiano e ha aggiornato le linee di base per la sua misurazione.
Si tratta di un intervento di particolare interesse, in quanto incide sull’ampiezza dello spazio in cui lo Stato può esercitare poteri di controllo anche doganale e fiscale.
In particolare, l’articolo 3 della L. n. 70/2026 autorizza, in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, l’istituzione della zona contigua. Si tratta, però, di una mera autorizzazione e non di un’istituzione immediata e automatica. La concreta istituzione della zona contigua richiede infatti un successivo decreto del Presidente della Repubblica[1], che dovrà essere notificato agli Stati limitrofi o frontisti.
Quanto all’estensione, l’articolo 4 della L. n. 70/2026 fissa il limite massimo a 24 miglia marine dalla linea di base da cui si misura il mare territoriale.
In caso di sovrapposizione con gli spazi marittimi di altri Stati, la linea esterna sarà definita mediante accordi internazionali soggetti alla procedura di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell’articolo 80 della Convenzione di Montego Bay. Nelle more, i limiti esterni dovranno comunque essere fissati in modo da non pregiudicare l’accordo definitivo.
Il profilo di maggiore interesse ai fini fiscali è contenuto nell’articolo 5 della L. n. 70/2026. Infatti, nella zona contigua l’Italia potrà esercitare i controlli necessari a prevenire e punire illeciti in materia doganale e fiscale (oltre a quelli sanitari, di immigrazione e di tutela del patrimonio culturale subacqueo) commessi nel territorio, nelle acque interne o nel mare territoriale.
Va peraltro chiarito, in coerenza con l’articolo 33 della Convenzione di Montego Bay, che la disposizione attribuisce all’Italia una giurisdizione di tipo preventivo e repressivo e non una piena potestà impositiva o doganale estesa alla fascia compresa tra le 12 e le 24 miglia.
Conseguentemente, la disciplina sostanziale doganale e fiscale resta applicabile entro il mare territoriale. Nella zona contigua, invece, lo Stato potrà unicamente intercettare e reprimere le condotte dirette a eluderla.
L’articolo 5, comma 2, inoltre, precisa che tali controlli restano soggetti ai limiti previsti dalle discipline di settore vigenti e al riparto di competenze attualmente in essere tra le diverse amministrazioni (i.e. Agenzia delle dogane e dei monopoli, Guardia di finanza, Capitanerie di porto, autorità sanitarie ecc.).
La legge in commento, quindi, non introduce nuovi soggetti né nuove procedure di controllo ma amplia il perimetro geografico di operatività di quelli già esistenti.
L’articolo 6 della L. n. 70/2026, inoltre, chiarisce che l’istituzione della zona contigua non pregiudica le libertà di navigazione, di sorvolo e di posa di cavi e condotte sottomarine, né gli altri diritti riconosciuti dal diritto internazionale generale e pattizio. Le navi in semplice transito in tale fascia non subiscono, pertanto, restrizioni ulteriori rispetto a quelle già previste dal diritto internazionale.
Infine, l’articolo 7 della L. n. 70/2026 aggiorna le linee di base da cui si misurano sia il mare territoriale sia, in prospettiva, la zona contigua. Le nuove linee di base diritte e di chiusura delle baie sono tracciate secondo le coordinate del sistema geodetico ETRS89 (elencate nell’allegato 1 alla legge, che ne costituisce parte integrante). In assenza di linee diritte, si applicano le linee di base normali risultanti dalla cartografia ufficiale dello Stato.
Il decreto del Presidente della Repubblica, 26 aprile 1977, n. 816, che fino ad ora regolava la materia, è stato conseguentemente abrogato e le nuove carte nautiche saranno affisse, a cura delle autorità marittime, in tutti i porti e gli approdi della Repubblica.
La ridefinizione delle linee di base non è una novità meramente tecnica, poiché da esse dipende il punto di partenza per il computo delle 12 e delle 24 miglia. Quindi, l’aggiornamento potrà determinare, lungo alcuni tratti di costa, uno spostamento anche sensibile dell’estensione effettiva del mare territoriale e di riflesso della futura zona contigua.
[1] Tale atto deve essere preceduto da una deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio o del Ministro delegato per le politiche del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con i Ministri dell’economia e delle finanze, della difesa, dell’interno, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti.
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