Regolamento della Camera Arbitrale
Art. 1 - La Camera Arbitrale è costituita e funziona secondo il seguente regolamento.
Art. 2
La Camera è formata:
- da n. 5 Membri (scelti tra i mediatori associati ed i titolari delle ditte associate e i legali rappresentanti delle società associate) in qualità di arbitri. L’elezione dei detti 5 arbitri avviene ogni due anni, a scrutinio segreto, da parte della Assemblea dell’Associazione, che sceglierà tra 10 nominativi ad essa presentati dal Consiglio. Nel caso di parità di voti sarà titolo di preferenza l’anzianità associativa;
- dalla Segreteria, ossia dal Segretario dell’Associazione o da chi eventualmente lo sostituisce in caso di indisponibilità. La Segreteria tiene l’elenco degli arbitri come sopra eletti.
Art. 3
La Camera Arbitrale ha sede nei locali dell’Associazione.
Art. 4
Le conciliazioni ed i giudizi arbitrali avverranno a mezzo di tre arbitri, iscritti nell’elenco e scelti uno per ciascuna parte ed il terzo dai due così nominati, o, in difetto di accordo, dal Presidente dell’Associazione (o dal Vice Presidente più anziano).
Gli arbitri decideranno quali comuni fiduciari delle Parti, le quali sono impegnate a considerare il lodo come espressione della propria volontà.
Art. 5
Le Parti, di fronte agli arbitri, possono comparire personalmente o farsi rappresentare da altri Soci, peraltro muniti di procura scritta con pieni poteri, o da procuratori legali, e possono farsi assistere da qualsiasi persona di loro fiducia.
Art. 6
Gli arbitri (comunque nominati), possono declinare l’incarico per ragioni di parentela, affinità o comunanza di interessi specifica e diretta con una parte, comunicando tale loro decisione per iscritto, alle Parti e alla Segreteria. Per gli stessi motivi gli arbitri possono essere ricusati da una parte, a mezzo di comunicazione scritta alla Segreteria.
Ogni questione al riguardo viene decisa, discrezionalmente, insindacabilmente e senza obbligo di motivazione, dal Presidente dell’Associazione o da chi ne faccia le veci, nel più breve termine possibile.
Art. 7
La parte che intende ricorrere alla Camera, ne dà notifica per iscritto all’altra parte ed alla Segreteria, indicando l’oggetto della vertenza e designando il proprio arbitro, scegliendolo fra le persone comprese nell’elenco di cui all’art. 2. La Segreteria si mette in comunicazione con le Parti, restando a loro disposizione.
Art. 8
Entro i quindici giorni successivi al ricevimento della notifica, la parte notificata, se intende aderire a che la vertenza venga rimessa al giudizio degli arbitri, notifica alla controparte ed alla Segreteria il nome dell’arbitro da essa prescelto: in caso contrario, trascorso detto termine, la Segreteria prenderà atto della mancata nomina dell’arbitro, e chiuderà la pratica per mancato accordo circa il deferimento della controversia agli arbitri.
Se ambo le parti avranno nominato il proprio arbitro, i due arbitri così nominati dovranno scegliere il terzo, entro 10 giorni, dandone comunicazione alla Segreteria, che convocherà le Parti, assieme ai tre arbitri, innanzi al Segretario.
Qualora entro il detto termine i due arbitri non si accordassero nella nomina del terzo, il Presidente, ad istanza della parte più diligente, prenderà il provvedimento di cui all’art. 4, rimettendo Parti ed Arbitri dinanzi al Segretario.
Art. 9
In tale seduta le Parti, assistite dal Segretario e dagli arbitri, redigono l’atto di compromesso, contenente, la nomina degli arbitri, l’indicazione dell’oggetto della controversia, la fissazione del termine per la decisione in non meno di 30 giorni e non più di 90 giorni, le domande delle Parti. Gli arbitri appongono la loro firma per accettazione.
L’atto deve redigersi sulla carta bollata prescritta per i compromessi, in cinque copie, di cui due per ciascuna delle Parti, ed una per la Segreteria. In tale seduta viene pure fissata la prima udienza agli effetti del componimento o del giudizio, in un termine non superiore a 10 giorni.
Art. 10
All’udienza fissata in conformità dell’articolo precedente, le Parti presentano una memoria scritta, nonché le loro deduzioni, produzioni ed istanza di qualsiasi genere purché, nei limiti del compromesso. Se una parte, avendo adempiuto agli obblighi precedenti, non si presenti e non dia giustificazione valida, a giudizio degli arbitri, della propria assenza, l’altra parte presente potrà chiedere o la prosecuzione dell’arbitrato, o la dichiarazione che essa è libera di provvedere come meglio visto, in qualsiasi sede, a propria tutela.
Se ambo le parti sono presenti, gli arbitri effettuano il tentativo di componimento. Se il componimento riesce si redige, seduta stante, o un atto di transazione tra le Parti, o un verbale di conciliazione firmato anche dagli arbitri, a da valere anche come un lodo, l’una e l’altra sulle carte bollate di legge, e con efficacia, a tutti gli effetti, di cui all’art. 19. Se non si raggiunge la composizione, gli arbitri danno le disposizioni per la prosecuzione del giudizio, fissando un’altra udienza per le repliche e per quant’altro del caso.
Art. 11
Gli arbitri giudicano secondo equità, e non sono tenuti ad alcuna forma di procedura, salvo il contraddittorio, l’obbligo di una formale verbalizzazione delle loro attività, e l’osservanza delle norme specifiche di questo Regolamento.
Essi giudicano dalla propria competenza come di qualsiasi questione relativa o connessa alla controversia loro sottoposta giusta il compromesso, e possono ammettere prove o ricorrere a consulenza di qualsiasi genere, di ufficio o ad istanza di parte. Ogni domanda di parte si riterrà compresa nel compromesso, e quindi nella competenza degli arbitri, se l’altra parte non farà opposizione.
In corso di giudizio gli arbitri possono emettere ordinanze, cui le Parti devono dare immediata esecuzione, senza possibilità di gravame, salvo l’appello di cui all’art. 17, contro il lodo eventualmente emesse in base ad una ordinanza ritenuta gravatoria, sussistendone gli estremi.
Art. 12
Gli arbitri provvedono circa le spese del procedimento e le competenze loro e della Segreteria, ordinando ad una od altra parte o ad entrambe, i relativi pagamenti od anticipi, sia in corso di giudizio, sia all’atto del componimento, sia col lodo. Essi disporranno, in caso di incombenti di prova od altra attività, che la parte al quale li richiede anticipi le spese, salva la decisione finale sul carico delle stesse.
Art. 13
Gli arbitri devono pronunciare il lodo nel termine prefisso nel compromesso o in quest’ultimo termine ad essi concesso d’accordo dalle Parti con regolare atto di proroga. In caso contrario (impregiudicata la loro eventuale responsabilità personale verso le Parti) non potranno più fungere come arbitri per tre anni durante i quali la loro ditta o società non potrà nominare altri in loro sostituzione, pur restando vincolata al presente regolamento.
Art. 14
Il lodo deve contenere:
- a. l’indicazione delle Parti;
- l’indicazione del compromesso e dei quesiti relativi;
- l’esposizione sommaria dei motivi;
- il dispositivo;
- l’indicazione del giorno, mese, anno e della sede sociale in cui viene sottoscritto;
- la sottoscrizione di tutti gli arbitri.
E’ valido tuttavia il lodo sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che esso è stato deliberato in conferenza personale di tutti gli arbitri con la espressa dichiarazione che uno di essi non ha voluto o potuto sottoscriverlo. Ogni arbitro può manifestare il proprio dissenso con una sommaria dichiarazione scritta. L’arbitro che, avendo a suo tempo accettato, non espleti le sue funzioni o rifiuti di firmare il lodo, impregiudicata la sua responsabilità personale verso le Parti, viene escluso per tre anni dall’elenco.
Art. 15
Il lodo viene depositato dagli arbitri in Segreteria, in tre copie autentiche, nella carta bollata prescritta dalla legge per le sentenze arbitrali. La Segreteria ne dà avviso scritto alle Parti a cui consegnerà una delle dette copie a loro richiesta.
Art. 16
Le Parti debbono entro quindici giorni dalla data dell’avviso dare piena esecuzione al lodo, salvo l’appello di cui all’articolo seguente, nel qual caso l’esecuzione è sospesa.
Art. 17
L’appello avverso il lodo è ammesso solo per questioni di competenza a suo tempo proposte, o per manifesta inosservanza di disposizioni espresse e tassative di questo regolamento. Esso viene proposto e giudicato in conformità alle norme degli articoli precedenti, salvo che:
- non si tenti il componimento;
- gli arbitri sono cinque, e cioè uno per ciascuna parte, due sorteggiati dal Segretario presenti le Parti, ed uno scelto dai quattro arbitri così nominati, ed in caso di loro disaccordo, scelto dal Presidente dell’Associazione;
- qualora, trascorsi dieci giorni dalla proposizione dell’appello, una delle Parti non avesse provveduto a comunicare la nomina dell’arbitro di propria scelta, alla nomina provvederà il Presidente dell’Associazione, ad istanza della controparte;
- il giudizio si svolge in base alle risultanze di quello precedente, senza possibilità di domande nuove sia di merito che di istruttoria, previe solo, se del caso, prove disposte d’ufficio dagli arbitri, in primo grado.
Art. 18
Gli arbitri possono respingere l’appello, nel qual caso acquista piena esecutorietà il lodo precedente; od accoglierlo in tutto o in parte, nel qual caso debbono decidere completamente e definitivamente, con il loro lodo, ogni questione di cui al compromesso.
Art. 19
Nel caso in cui il componimento, od il lodo esecutivo, non siano pienamente eseguiti nel termine dell’art. 16, alla parte inadempiente deve essere applicata la sanzione di cui all’art. 4 dello Statuto sociale, su istanza dell’altra parte ed in base alla semplice constatazione dei fatti, da parte del Consiglio.
L’Associazione e la Camera daranno ogni appoggio alla parte adempiente, la quale sarà libera di far valere in ogni modo e sede i diritti ad essa riconosciuti dal lodo.