Regolamento per le elezioni delle cariche sociali

ART. 1 - Poteri

Esercita il diritto di voto il titolare, o contitolare, o uno degli amministratori o comunque un delegato dell’azienda associata.

Per delegato si intende un rappresentante dell’azienda che ne faccia parte in qualità di dirigente, procuratore o funzionario muniti di delega rilasciata da legale rappresentante dell’azienda. Non sono ammessi legali o procuratori estranei all’azienda.

Per essere ammessi alla votazione o per essere eletti alle cariche sociali gli associati devono essere in regola con il pagamento della quota associativa.

ART. 2 - Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio, che lo sceglie nel suo seno o al di fuori di esso.

ART. 3 - Elezioni dei Membri del Consiglio

Gli uffici dell’Associazione devono richiedere alle aziende associate, almeno 15 giorni prima dell’Assemblea, il nome del titolare, institore o legale rappresentante di ditte o società che le singole aziende desiderino sia incluso nelle liste dei candidati.

E’ in facoltà del Consiglio uscente proporre alcuni candidati di sua scelta.

Le schede per le votazioni vengono predisposte dagli Uffici dell’Associazione sotto la personale responsabilità del Segretario, e debbono contenere il nome di tutti i candidati proposti dalle aziende associate e di quelli eventualmente designati dal Consiglio uscente. Gli elettori potranno, in sede di votazione, aggiungere nella scheda nomi di candidati non compresi nella lista suaccennata. Le schede debbono recare al lato dei nomi di ogni singolo candidato un quadratino, annullando il quale ogni elettore esercita il diritto di voto.

Salvo quanto infra precisato e purché i nuovi candidati ottengano un numero di voti pari almeno al 20% del totale dei votanti, saranno eletti i candidati che avranno avuto contrassegnati in maggior numero i quadratini posti a lato dei loro nomi, non potranno tuttavia essere eletti:

  • più di cinque candidati che hanno ricoperto nel biennio precedente la carica di Consigliere per le attività indicate all’art. 3, lettera a) – navi di linea – e lettere c), f) e g);
  • più di tre candidati che hanno ricoperto nel biennio precedente la carica di Consigliere per le attività indicate all’art. 3, lettera a) – navi volandiere – e lettera e);
  • più di tre candidati che hanno ricoperto nel biennio precedente la carica di Consigliere per le attività indicate all’art. 3, lettera b).
  • Ove si presenti il caso di candidati che abbiano ottenuto un identico numero di voti, spetterà al Consiglio uscente designare quale di essi dovrà considerarsi eletto.

ART. 4 - Elezione dei Revisori dei Conti

Anche per questa elezione sarà adottato il sistema dell'annullamento dei quadratini.

I Revisori dei Conti possono essere scelti tra i titolari o responsabili amministrativi delle aziende associate con le modalità disposte per le altre cariche sociali, escludendo quelli già eletti a far parte del Consiglio.

ART. 5 - Elezione dei Componenti la Camera Arbitrale

Anche per tale elezione sarà adottato il sistema dell’annullamento dei quadratini posti a fianco di ciascun nominativo indicato nella apposita lista come sopra predisposta dal Consiglio.

ART. 6.

Saranno eletti n. 3 scrutinatori da parte dell’Assemblea all’apertura dell’Assemblea stessa tra coloro che non sono candidati alle elezioni.

ART. 7.

Il seggio elettorale sarà così composto:

  • Segretario Associazione;
  • 3 Scrutinatori eletti dall’Assemblea;
  • 1 Segretario di seggio (dipendente dell’Associazione).

ART. 8.

Le operazioni di voto avranno inizio dopo la lettura della Relazione.

ART. 9.

I componenti del seggio controlleranno il riconoscimento del votante e delle deleghe.

Compileranno un prospetto, riassuntivo di ogni singola votazione, in cui saranno precisati: n. votanti, n. voti validi, n. schede bianche, n. schede nulle, n. voti nulli.

Tale prospetto dovrà essere controfirmato dai componenti del seggio ed essere allegato alla documentazione delle schede, del riepilogo dei voti ed unito al verbale finale di chiusura del seggio.

ART. 10.

Ciascun Socio Effettivo non potrà avere più di due deleghe per partecipare alla votazione.

ART. 11.

Per garantire l’autenticità delle schede, esse dovranno essere firmate dal Segretario dell’Associazione e timbrate con il timbro dell’Associazione.

Nel caso di impossibilità del Segretario le schede saranno firmate dal Presidente in carica.

ART. 12.

Qualora fra i candidati proposti per le elezioni vi siano persone per le quali possa verificarsi omonimia, deve specificarsi chiaramente oltre il cognome anche il nome: in mancanza, il voto sarà attribuito al candidato che avrà ottenuto il maggior numero di suffragi.

ART. 13.

L’annullamento dei contrassegni (quadratini) può essere fatto sia a penna che a matita, anche colorata. Saranno annullate le schede che si prestino al riconoscimento del votante.

ART. 14.

Saranno dichiarate nulle tutte le schede che abbiano un numero di contrassegni annullati superiore al numero dei candidati da eleggere, relativamente a ciascuna categoria.

ART. 15.

Lo spoglio delle schede per il computo dei voti deve essere fatto a cura degli scrutinatori nominati dall’Assemblea, immediatamente dopo le votazioni.

ART. 16.

I Consiglieri risultati eletti dai voti dell’Assemblea saranno convocati dal Presidente uscente al massimo entro cinque giorni correnti dalla data dell’Assemblea stessa ed il Consiglio così riunito sarà presieduto dal Presidente uscente al fine di procedere agli adempimenti statutari.