Codice di condotta per il rispetto della normativa in materia di concorrenza

ART. 1.

L’Associazione Agenti Raccomandatari Mediatori Marittimi Agenti Aerei (di seguito, “l’Associazione”) è un’associazione senza fini di lucro costituita tra imprese attive nel settore della raccomandazione, mediazione, agenzia ed in altri settori analoghi secondo quanto previsto dall’art. 3 dello Statuto.

ART. 2.

L’Associazione, ai sensi del proprio Statuto, ha lo scopo di rappresentare gli interessi collettivi della categoria nei confronti di ogni Autorità o soggetto terzo, di coadiuvare gli associati nella risoluzione di problemi connessi alla loro attività, e di svolgere gli altri compiti previsti dall’art. 2 dello Statuto.

Oggetto del Codice di condotta
ART. 3.

Il presente Codice contiene i principi che l’Associazione ed i propri membri si impegnano a rispettare al fine di garantire la piena e costante conformità delle proprie attività svolte nell’ambito associativo alla disciplina europea e nazionale della concorrenza.

Esso garantisce la conformità delle attività dell’Associazione e delle imprese associate alle prescrizioni della normativa antitrust in ambito associativo, affinché le loro condotte non alterino le condizioni di concorrenza.

Fermo quanto precede, l’Associazione non potrà essere ritenuta responsabile per le attività svolte dai propri associati.

Destinatari ed ambito applicativo
ART. 4.

Il presente Codice vincola l’Associazione, gli organismi dell’Associazione previsti dallo Statuto, e tutte le imprese associate, nello svolgimento di tutte le attività associative.

Rispetto della normativa in tema di concorrenza
ART. 5.

L’Associazione considera il confronto concorrenziale tra imprese una condizione irrinunciabile per lo sviluppo delle attività imprenditoriali e del mercato in cui esse operano.

L’Associazione richiama tutte le imprese associate alla piena e scrupolosa osservanza delle norme dettate in materia di concorrenza.

Obblighi dell’Associazione
ART. 6.

L’Associazione e i suoi organismi - ivi compresi l’Assemblea, il Consiglio, il Comitato Esecutivo, le Commissioni, i Gruppi di lavoro e gli altri eventuali organismi istituiti a sensi di statuto - sono tenuti al pieno rispetto della vigente normativa antitrust e delle disposizioni del presente Codice.

Essi hanno l’obbligo, in particolare, di evitare qualunque discussione, scambio di opinioni o di informazioni che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza nei mercati in cui operano le imprese associate.

Il suddetto obbligo include, tra l’altro, il divieto di trattare temi sensibili dal punto di vista del diritto della concorrenza in relazione alle prestazioni svolte dalle imprese associate nei confronti della clientela.

Obblighi del Presidente
ART. 7.

E’ stabilito che ciascuna riunione dell’Associazione, o degli organi associativi, sia preceduta dalla redazione di un Ordine del Giorno da trasmettere a tutti i partecipanti alla riunione.

Inoltre, al termine di ciascuna riunione, si procederà alla redazione del relativo verbale e alla trasmissione dello stesso a tutti i partecipanti alla riunione.

Il Presidente dell’Associazione o suo delegato - o, per quanto di loro competenza, i Presidenti delle Commissioni o i loro delegati - nella redazione e nella trasmissione dell’Ordine del Giorno delle riunioni degli organi associativi, verifica che nessuno dei punti in discussione sia suscettibile di dar luogo a condotte o scambi di informazioni che violino la disciplina antitrust.

ART. 8.

Il Presidente - o, per quanto di loro competenza, i Presidenti delle Commissioni - si impegna, qualora durante le riunioni associative uno o più partecipanti rivelino informazioni riservate e/o sensibili concernenti le condotte commerciali di imprese associate o quelle di altre imprese concorrenti, a richiamare immediatamente i partecipanti in questione al rispetto delle disposizioni del presente Codice, e se del caso ad interrompere la riunione. I medesimi obblighi gravano nei confronti di chi, pur non ricoprendo la carica di Presidente, ne esercita di fatto le funzioni nell’ambito delle suddette riunioni associative.

Obblighi del Segretario
ART. 9.

Il Segretario, nello svolgimento quotidiano delle attività associative, monitora che le condotte dagli organismi associativi siano pienamente conformi agli obblighi posti dal presente Codice e, più in generale, alla normativa in materia di concorrenza.

Qualora ravvisi comportamenti che, a suo avviso, possano configurare una violazione dei suddetti obblighi, il Segretario riferirà tempestivamente al Presidente, affinché quest’ultimo possa adottare i necessari provvedimenti.

Obblighi degli Associati
ART. 10.

Le imprese associate, nello svolgimento delle attività associative e durante la loro eventuale permanenza nei locali dell’Associazione anche al di fuori delle suddette attività, hanno l’obbligo di astenersi da qualunque discussione, scambio di opinioni o di informazioni che possano integrare una violazione della normativa antitrust e/o delle prescrizioni del presente Codice.

Riunioni associative
ART. 11.

L’Associazione si astiene dal discutere con i propri associati, in qualsivoglia ambito e forma, di questioni relative alla politica commerciale di questi ultimi e dei loro concorrenti o di eventuali iniziative che possano in alcun modo alterare il regolare svolgersi della concorrenza.

A titolo esemplificativo, nel corso delle riunioni di tutti gli organismi associativi, l’Associazione si astiene dall’intraprendere discussioni o scambi di opinioni che, in relazione alle prestazioni svolte dalle aziende associate nei confronti della clientela, concernano:

  1. la fissazione di prezzi, anche indirettamente, con riferimento a costi, sconti o altre componenti del prezzo;
  2. la suddivisione di mercati e clienti;
  3. più in generale, qualsiasi pratica che possa falsare la concorrenza.

L’Associazione si astiene dal discutere, coordinare e/o raccomandare i corrispettivi per i servizi agenziali degli associati, e dal concludere accordi con terzi aventi ad oggetto tali corrispettivi.

Resta, evidentemente, fermo il diritto dell’Associazione di discutere, nel pieno rispetto della normativa antitrust, ogni argomento utile alla promozione degli interessi statutari, anche confrontandosi con le Autorità Pubbliche e formulando alle medesime i pareri che fossero richiesti.

Scambio di informazioni
ART. 12.

L’Associazione vigila affinché nello svolgimento delle attività associative non avvenga alcuno scambio di informazioni commercialmente sensibili tra imprese concorrenti.

Scambio di informazioni
ART. 13.

Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento prescritte dal presente Codice ad opera di membri degli organismi associativi o di dipendenti dell’Associazione costituisce inadempimento degli obblighi sugli stessi rispettivamente gravanti e può essere perseguita nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

ART. 14.

Ogni comportamento contrario al presente Codice posto in essere da collaboratori, dipendenti o rappresentanti delle imprese associate, potrà comportare l’espulsione dall’Associazione dell’impresa resasi responsabile di tale condotta, con le modalità di cui all’art. 4 dello Statuto.

Modifiche normative
ART. 15.

L’Associazione adeguerà tempestivamente le modalità di svolgimento delle proprie attività ad ogni eventuale modifica della normativa antitrust, dell’Unione europea e nazionale, che dovesse intervenire nel corso del tempo.